DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Oggetto e definizioni) 1. La presente - TopicsExpress



          

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Oggetto e definizioni) 1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing. 2. Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi o taglienti vari, sia con tecniche di scarificazione, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni, o il cosiddetto trucco permanente o semipermanente. 3. Per piercing si intende la perforazione di parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo o altri materiali, diversi per forma e fattura. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing) 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare ed emanare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economicamente interessate, apposite linee guida concernenti l’uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell’esercizio della attività di cui all’articolo 1, per garantire la salute dei cittadini, nonché corsi di formazione e qualificazione obbligatori da tenere a livello regionale al fine di assicurare la qualificazione degli operatori che effettuano tatuaggi o piercing. È esentato solo chi possa provare di aver esercitato l’attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno quindici anni e che, comunque, sia autorizzato dalle competenti autorità sanitarie, secondo quanto già previsto dalle «Linee Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 20 febbraio 1998 del Ministero della sanità, di seguito denominate «Linee Guida del Ministero della sanità del 1998», o dalle relative normative regionali o abbia già frequentato apposito corso di formazione regionale definito ai sensi del comma 2. 2. I corsi di cui al comma 1 prevedono elementi cognitivi di fisiologia umana e patologia generale, l’insegnamento delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti in cui si pratica l’attività, l’insegnamento all’uso di strumenti appropriati e di sostanze sterili, nonché alle modalità di smaltimento dei rifiuti, l’insegnamento dell’uso dei coloranti, dei metalli e delle possibili reazioni allergiche. I corsi sono tenuti, oltre che dai medici specialisti individuati dalle autorità sanitarie regionali, da un professionista del settore, che sia autorizzato allo svolgimento delle attività dalle competenti autorità sanitarie, secondo quanto già previsto dalle Linee Guida del Ministero della sanità del 1998, dalle relative normative regionali o abbia già frequentato apposito corso di formazione regionale, in regola con le presenti disposizioni ed esercitante l’attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno dieci anni, attestati da adeguata documentazione. 3. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione delle linee guida di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle categorie economicamente interessate, provvedono a disciplinare i corsi di cui al medesimo comma 1, al termine dei quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione ad un periodo di pratica o stage della durata non inferiore a sei mesi, in un esercizio di tatuaggi e piercing, in regola con le disposizioni della presente legge, al termine del quale il titolare del suddetto esercizio rilascia una relazione, sulla base della quale l’autorità regionale decide il rilascio o meno dell’autorizzazione finale che abilita all’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing. 4. Le regioni, sentite le suddette organizzazioni di categoria, provvedono, altresì, ad istituire appositi corsi di aggiornamento obbligatori e a definire, con proprio regolamento, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1. Il regolamento regionale disciplina, altresì, le procedure per l’inizio dell’attività, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Art. 3. (Denuncia di inizio attività) 1. Chiunque intende esercitare l’attività di tatuaggio e piercing presenta al comune, nel quale intende avviare la propria attività, denuncia attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente legge, al regolamento regionale di cui al comma 4 dell’articolo 2 e ai regolamenti comunali di attuazione. Art. 4. (Divieti) 1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di diciotto anni senza il consenso dei genitori o del tutore. 2. È vietato praticare il tatuaggio sul viso, ad eccezione del cosiddetto «trucco permanente», ed il piercing con lo strumento a scatto comunemente identificato col termine di «pistola da piercing». 3. È vietato esercitare l’attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante o in ambito di fiere, raduni, convegni, conventions o manifestazioni del genere comunque definite. 4. È vietato l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi e dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dall’articolo 2. 5. È vietata qualsiasi procedura di modificazione corporale con attrezzature diverse dall’ago cannula. Art. 5. (Vigilanza e controlli) 1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2. 2. Qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari, le stesse indicano gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi. Nel caso di carenze gravi le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le procedure stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 4 dell’articolo 2 e dai regolamenti comunali di attuazione. 3. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 2 il sindaco dispone la chiusura dell’attività. Art. 6. (Sanzioni) 1. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio e piercing senza aver provveduto alla denuncia di cui all’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 2. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 3. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio e piercing senza il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dai regolamenti di cui al comma 4 dell’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro. 4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing ai minori di età in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro. 5. Chiunque esegue tatuaggi sul viso, o piercing con il macchinario a scatto comunemente identificato col termine «pistola da piercing», è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 8.000 euro. 6. Chiunque esegue procedure di modificazione corporale con attrezzature diverse dall’ago cannula, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro. 7. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è disposta la sospensione dell’attività con il sequestro delle attrezzature. 8. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante o in ambito di fiere o manifestazioni varie di cui all’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 8.000 euro. Gli organizzatori delle suddette fiere o manifestazioni sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 50.000 euro. Per tutti si applica il sequestro di attrezzature e strutture. 9. Per procedure relative all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali in materia. Art. 7. (Prodotti coloranti per tatuaggi, per trucco permanente e monili e strumenti per piercing) 1. I Prodotti coloranti utilizzati per il tatuaggio e per il trucco permanente, non devono essere dannosi per la salute umana. A tale fine, l’azienda produttrice o importatrice deve possedere un chimico o farmacista, quale responsabile di progettazione e produzione del prodotto che esercita la sua attività in un laboratorio autorizzato almeno a livello comunale. Il responsabile legale dell’azienda suddetta redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute umana basata sulle più avanzate ricerche nel settore e su dati tossicologici, nella quale sono altresì specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La relazione è custodita presso la sede legale dell’azienda produttrice o importatrice ed è accessibile alle autorità sanitarie. In ogni caso, i prodotti utilizzati devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) non devono contenere o rilasciare le ammine aromatiche elencate nella Tabella 1 allegata alla presente legge; b) non devono contenere le sostanze individuate nella Tabella 2 allegata alla presente legge; c) non devono contenere le sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976; d) non devono contenere le sostanze elencate nell’allegato IV, colonne 2, 3, 4, della citata direttiva 76/768/CEE; e) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene e tossiche delle categorie 1, 2 e 3 di cui all’allegato VI, punto 4, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967; f) devono essere conformi alle massime concentrazioni di impurezze elencate nella Tabella 3 dell’Allegato e ai requisiti minimi per ulteriori impurezze organiche per coloranti utilizzati in alimenti e cosmetici di cui alla direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22 dicembre 2008; g) devono essere sterili e forniti in contenitori che mantengano la sterilità del prodotto fino all’applicazione, preferibilmente in confezioni appropriate per monouso. In caso di contenitori per multiuso, le caratteristiche del contenitore devono essere tali da garantire che il contenuto non venga contaminato durante l’uso; h) per i prodotti coloranti in contenitori multiuso è ammesso l’uso di conservanti nella minima concentrazione efficace, previa verifica, relativa alla loro sicurezza per il consumatore, effettuata dal produttore o dal responsabile dell’immissione in commercio nella Unione europea. 2. Sull’etichetta di ogni singola confezione dei prodotti di cui al comma 1 devono essere annotate le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell’azienda produttrice o importatrice; b) data di scadenza, prima e dopo l’apertura del prodotto, e condizioni di conservazione; c) condizioni d’uso e avvertenze; d) numero di identificazione del lotto; e) lista dei componenti secondo il numero del Chemical Abstract Service of the American Chemical Society o il numero del Colour Index International o il nome dell’International Union of Pure and Applied Chemistry; f) la garanzia di sterilità del prodotto. 3. I produttori, che abbiano ottenuto una omologazione dei colori da autorità sanitarie di altro Paese membro della CE, sono automaticamente autorizzati alla produzione e commercializzazione in Italia, senza altre pratiche e basandosi sulla autorizzazione del suddetto Paese membro CE. 4. I materiali metallici, sintetici od organici costituenti i monili per il piercing devono essere biocompatibili. Le caratteristiche di biocompatibiltà, accertate sotto la responsabilità dell’azienda produttrice o importatrice, sono da essa dichiarate, la documentazione di valutazione deve essere accessibile alle autorità di controllo. 5. Chi produce, importa o distribuisce prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e con la confisca dei medesimi prodotti, degli strumenti e delle materie atti alla loro produzione, ove il fatto non costituisca reato. 6. Chi usa, nella pratica del tatuaggio, del piercing o del trucco permanente, prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati ove il fatto non costituisca reato. Art. 8. (Modifica dell’allegato) 1. L’allegato alla presente legge è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 23:55:50 +0000

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