Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga - TopicsExpress



          

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti". Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non copre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito. La riforma forense Dossier online di Guida al Diritto Prezzo 5,00 € + Iva L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza. Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modifi cata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che "nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese" e che "gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto". Infi ne, la legge specifi ca che "se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale" e che "in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare". L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense. ... A ciascuno la sua polizza In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste. Come orientarsi? "I prodotti sono generalmente All Risk - spiega il presidente di AIBA, Paparella - ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifi ci e quindi diventa molto importante verifi care l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli". A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che "garanzie importanti per valutare una polizza sono: - made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; - la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza". L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che "sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifi che rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono candidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente effi caci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente". Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? "La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifi che esigenze del professionista - chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker - La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal singolo professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio". Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. "In generale - precisa Callarà - un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specifi catamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fi siche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto; Franchigia, prediligere un importo fisso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non imponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze".
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 21:09:55 +0000

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