IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e - TopicsExpress



          

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione allinterno degli istituti evidenziano linsufficienza dellattuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive; Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dallarticolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si e rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013; Rilevato che non e stato completato il piano straordinario penitenziario e non e stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione; Rilevato che la Corte europea dei diritti delluomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere alladozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dellarticolo 3 della Convenzione europea dei diritti delluomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti; Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario; Ritenuta, pertanto, la necessita e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative allesecuzione delle pene detentive e alle norme dellordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 284, dopo il comma 1, e aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»; b) allarticolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dallarticolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere lordine di esecuzione, previa verifica dellesistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche provveda alleventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dellarticolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette lordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»; 2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dallarticolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o piu circostanze tra quelle indicate dallarticolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre laggravante di cui allarticolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dellarticolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» e sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»; b) la lettera c) e soppressa; 4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 17:45:02 +0000

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