IMPARIAMO LA COSTITUZIONE. 5 ARTICOLI AL GIORNO PER IMPARARE - TopicsExpress



          

IMPARIAMO LA COSTITUZIONE. 5 ARTICOLI AL GIORNO PER IMPARARE BENE LA NOSTRA COSTITUZIONE! VI Entro cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione allarticolo 111. VII Fino a quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dellordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nellarticolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti allentrata in vigore della Costituzione. (*) NOTE: (*) Lart. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato lultimo comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.» VIII Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dallentrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro lesercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. IX La Repubblica, entro tre anni dallentrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. 60 X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui allarticolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con larticolo 6.
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 09:57:02 +0000

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