Interrogazione Mantova, 17.7.2013 - TopicsExpress



          

Interrogazione Mantova, 17.7.2013 Al Sindaco Arch. Nicola Sodano Al Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuliano Longfils Oggetto: Incompatibilità e inconferibilità incarichi presso la Fum. Nei giorni passati ho evidenziato come, secondo me, esista il problema dell’assegnazione dell’incarico, quale segretaria della fondazione privata ma a controllo pubblico, dell’ex assessore Cristina Bonaglia, dovuta alla legge 39/2013, legata al tema della lotta alla corruzione. Nelle delibere 46-47-48 del giugno scorso si dichiara che pur essendo la legge non retroattiva, occorre agire affinché le incompatibilità o le inconferibilità vadano sanate con le opportune procedure di dimissioni o revoca. Il 15 luglio con delibera 58/2013, la commissione dell’autorità anticorruzione nazionale ha esaminato il problema dell’applicabilità alle diverse figure dirigenziali esistenti del settore sanitario delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste, genericamente, per gli incarichi dirigenziali. Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che il legislatore ha riservato al settore sanitario una specifica disciplina, considerando, espressamente, solo la dirigenza rappresentata dal vertice delle aziende sanitarie ovvero il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali (artt. 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. n. 39/2013). La Commissione ritiene, peraltro, che le cause di inconferibilità e di incompatibilità non possono essere applicate soltanto ai detti soggetti. L’applicabilità dell’art. 12 del citato decreto deve, invece, affermarsi considerando che anche i dirigenti sanitari possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992). Ciò premesso, la Commissione ritiene, sul punto, che si deve tener conto della peculiarità della disciplina del personale medico caratterizzata dall’attribuzione formale della qualifica dirigenziale a tutti gli appartenenti. Ne deriva che per decidere in ordine all’applicabilità del decreto in esame si devono individuare le posizioni che, implicando oltre che la responsabilità professionale anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione, che pure, in alcuni settori, prevede posizioni dirigenziali molto variegate. La Commissione, pertanto, conclude nel senso che: a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica); b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame; c) il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice. Chiedo quindi al sig. Sindaco se non ritenga che anche il Presidente della F.U.M. non rientri in questa fattispecie di incompatibilità, nel qual caso dovrebbe anch’esso rassegnare le dimissioni. Certo che la fretta non mai buona consigliera e nel rinnovo del Cda dell’università i soci non sono proprio stati all’altezza del loro ruolo, visto che la legge pur essendo entrata in vigore il 19 aprile era già conosciuta da una decina di giorni prima, prima anche delle nomine. Fausto Banzi Per la Sinistra Unita – Sinistra Ecologia e Libertà
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 06:58:44 +0000

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