LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 RELATIVA ALLO STATUS DEI - TopicsExpress



          

LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI E IL PROTOCOLLO DEL 1967 Il rifugiato è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra [Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati]. Il 28 luglio del 1951, una conferenza speciale dell’ONU approvò, a Ginevra, la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati. La Convenzione detta in chiare lettere chi può essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento. Al contempo, la Convenzione definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati. Alcuni mesi prima dell’approvazione della Convenzione, il 1° gennaio 1951, aveva cominciato ad operare l’appena costituito Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nei decenni che seguirono la Convenzione è rimasta il pilastro normativo sul quale si è basata l’opera intrapresa dall’agenzia per assistere e proteggere circa 50 milioni di rifugiati.
Posted on: Mon, 14 Oct 2013 18:51:35 +0000

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