LA PUBBLICITA INGANNEVOLE UCCIDE IL MERCATO E DANNEGGIA IL - TopicsExpress



          

LA PUBBLICITA INGANNEVOLE UCCIDE IL MERCATO E DANNEGGIA IL CONSUMATORE PUBBLICHIAMO (in due parti) INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DELLAUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO RELATIVO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. Vista limportanza del tema trattato, abbiamo scelto di anticipare il testo integrale con un attento commento analitico che vi aiuterà nella lettura ed interpretazione del Regolamento. - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. Provvedimento n. 23788 in GU n. 200 del 28-8-2012 -. INTRODUZIONE Dal 17 settembre 2012, è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie presso lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust). Questo regolamento è stato adottato con delibera dellAGCM 8 agosto 2012 n. 23788, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2012. Il regolamento ha sostituito: a) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49); b) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49). E utile ricordare che con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. decreto Cresci Italia convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare con l’articolo 5, è stata affidata anche allAGCM, ampliandone le competenze, il ruolo di accertare la vessatorietà di una clausola contrattuale e di renderla nota al pubblico. Il regolamento si applica, quindi, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonché di clausole vessatorie. Le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette sono regolate dal TITOLO II del regolamento, mentre le clausole vessatorie sono regolate dal TITOLO III, e saranno oggetto di separata trattazione nel proseguo. A norma dellart. 4 del regolamento ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell’istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell’iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’Autorità, copia eventuali reclami già inoltrati al professionista e l’esito degli stessi, nonché copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell’istanza di intervento. Nell’istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell’istanza di intervento la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento. Gli elementi idonei a identificare il professionista, la pubblicità o la pratica commerciale scorretta, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell’istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell’unità organizzativa competente per materia dichiara riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il Collegio. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l’Autorità di procedere d’ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio dellistruttoria. Nellintento di snellire i procedimenti è prevista anche la facoltà di moral suasion da parte del responsabile del procedimento, infatti lart. 4 comma 5 prevede che ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale. Lart. 5 invece si occupa specificatamente della fase pre-istruttoria, la quale può essere chiusa nel caso di: a) irricevibilità della denuncia; b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo; c) archiviazione per manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; d) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion). e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragion e della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis); f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell’Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine dei 180 giorni dalla ricezione dellistanza di intervento, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f). Per quanto riguarda lavvio dellistruttoria lart. 6 del regolamento prevede che il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l’istanza di intervento, avvia l’istruttoria entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse. Il responsabile del procedimento comunica lavvio dell’istruttoria, alle parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento . In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell’avvio dell’istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio. Il termine per la conclusione del procedimento (art. 7) è di 120 decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l’acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni. Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 del Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all’Autorità un testo consolidato degli impegni. E’ onere del professionista ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni. LAutorità valuta gli impegni e: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare linfrazione; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un’eventuale integrazione degli impegni stessi; c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nell’avvio dell’istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla parte. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto dufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per ladozione di uno dei seguenti provvedimenti finali: a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori; b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento della confezione del prodotto; c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell’infrazione contestata in sede di avvio del procedimento. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicità ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, è tenuto a fornire all’Autorità una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida. LAutorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista. L’Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. Tutte le comunicazioni previste dal regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. Ai procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo si applica la seguente disciplina (art. 22 e 23 del regolamento) salvo il rimando ad alcuni precedenti articoli, applicabili qualora compatibili, (articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19) Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori, di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all’Autorità. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion). il termine di conclusione è di 150 giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio ovvero di 210 giorni nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero. Con provvedimento motivato del Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Entro 30 giorni dall’avvio dell’istruttoria il responsabile del procedimento - informata l’Autorità - provvede alla pubblicazione, nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità di un comunicato ai fini della consultazione. Il comunicato indica, tra l’altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato dall’istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto all’Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata alla consultazione (consultazione obbligatoria). Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dall’istruttoria di esprimere un parere in merito all’oggetto del procedimento. Le suddette autorità trasmettono il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa). Il responsabile del procedimento comunica il provvedimento finale dellAutorità alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Il provvedimento è altresì pubblicato, entro 20 giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, nonché, a cura e spese dell’operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell’operatore stesso e mediante qualsiasi altro mezzo che l’Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori. Infine è prevista anche la possibilità di interpello preventivo in merito alla vessatorietà delle clausole. A pena di irricevibilità, l’interpello è richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l’apposito formulario (Allegato 2 del Regolamento), completato in ogni sua parte. l’impresa richiedente l’interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l’inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto. Il responsabile del procedimento può disporre che il richiedente l’interpello sia sentito in audizione. Dalla data di ricezione del formulario intermente compilato, l’Autorità si pronuncia sull’interpello entro 120 giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell’oggetto dell’interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l’interpello o dell’istanza che ne estende l’oggetto. Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l’Autorità può anche astenersi dall’adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni, la clausola deve ritenersi approvata. E’ facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista. TESTO INTEGRALE LAUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza dell8 agosto 2012; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione dellart. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare lart. 5, tutela amministrativa contro le clausole vessatorie; Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni, nonché la procedura di interpello, come previsto dallart. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012; Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione delle esistenti procedure istruttorie, attraverso lunificazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive modificazioni); Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole vessatorie; Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012; Delibera di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento. Il regolamento sostituirà: i) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dellAutorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49); ii) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49). Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dellAutorità Garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “decreto sulla pubblicita ingannevole”: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145; b) “Codice del Consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni; c) “Collegio”: il Presidente e i Componenti dellAutorita; d) “Direzioni”: le unita organizzative in cui e articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore: e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dellarticolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita commerciale, industriale, artigianale o professionale; f) “professionista”: loperatore pubblicitario di cui allarticolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicita ingannevole, nonche i soggetti di cui allarticolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo; g) “microimprese”: le entita, societa o associazioni che, ai sensi dellarticolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano unattivita economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dellarticolo 2, paragrafo 3, dellallegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; h) “clausole vessatorie”: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui allarticolo 37- bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo; i) “Bollettino”: il Bollettino dellAutorita Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dellAutorita in materia di pubblicita ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonche di clausole vessatorie. Art 3 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento e il responsabile preposto allunita organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dellarticolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato. 2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica lavvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dellattivita istruttoria. 3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo. TITOLO II Procedure istruttorie in materia di pubblicita ingannevole e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette Art. 4 Istanza di intervento 1. Ogni soggetto, di cui allarticolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, puo richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), lintervento dellAutorita nei confronti di pubblicita che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. 2. Listanza di cui al comma 1 deve contenere: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicita o della pratica commerciale oggetto dellistanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o delliniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalita di attuazione della pratica) nonche del bene o servizio interessato; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dellAutorita, copia eventuali reclami gia inoltrati al professionista e lesito degli stessi, nonche copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dellistanza di intervento. 3. Nellistanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dellistanza di intervento, la cui valutazione e rimessa al responsabile del procedimento. 4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dellistanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dellunita organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilita della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilita per il denunciante di ripresentare listanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita per lAutorita di procedere dufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dellarticolo 6. 5. Ad eccezione dei casi di particolare gravita, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicita ingannevole, una pubblicita comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, puo invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita di una pubblicita ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion). Art. 5 Provvedimenti pre-istruttori 1. La fase pre-istruttoria puo essere chiusa per uno dei seguenti motivi: a) irricevibilita ai sensi dellarticolo 4, comma 4; b) archiviazione per inapplicabilita della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole o dal Codice del Consumo; c) archiviazione per manifesta infondatezza per lassenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; d) archiviazione ad esito dellavvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceita di una pubblicita ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui allarticolo 4, comma 5. Dellesito di tale intervento, che verra comunicato al professionista, lAutorita puo dare notizia utilizzando adeguate modalita informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista; e) archiviazione per manifesta inidoneita del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale e diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis); f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorita di intervento dellAutorita, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicita dellazione amministrativa. LAutorita puo individuare con apposito atto le priorita di intervento che intende perseguire. 2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dallarticolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f) del precedente comma. Resta impregiudicata la facolta dellAutorita di acquisire successivamente agli atti listanza di intervento per procedere dufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorita di intervento. A tal fine le Direzioni informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma. 3. E facolta dellAutorita inviare una comunicazione dellavvenuta archiviazione o chiusura del procedimento preistruttorio. Art. 6 Avvio dellistruttoria 1. 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con listanza di intervento di cui allarticolo 4, avvia listruttoria al fine di verificare lesistenza di pubblicita ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. Lavvio dellistruttoria e disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dellistanza di intervento e tale termine e interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse. 2. Il responsabile del procedimento comunica lavvio dellistruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dellarticolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione puo essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dellAutorita. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dellavvio dellistruttoria puo anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio. 3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati loggetto del procedimento, gli elementi acquisiti dufficio o contenuti nellistanza di intervento, il termine per la conclusione dellistruttoria, lufficio e la persona responsabile del procedimento, lufficio presso cui si puo accedere agli atti, la possibilita di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati. Art. 7 Termini del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento e di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere il parere allAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero dellarticolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede allestero, il termine per la conclusione del procedimento e di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debba chiedere il parere allAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero ai sensi dellarticolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 3. LAutorita puo prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonche in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalita, il termine puo essere altresi prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, puo essere disposta lacquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento e conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi dellarticolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dellorganismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio. Art. 8 Sospensione provvisoria della pubblicita o della pratica commerciale l. In caso di particolare urgenza, ai sensi dellarticolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole e dellarticolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, lAutorita puo disporre, dufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita ritenuta ingannevole o della pubblicita comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta. 2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dellistruttoria o successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravita e urgenza della pubblicita ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione. 3. Il Collegio puo disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita dellintervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale e stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato puo presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. 4. Il provvedimento dellAutorita di sospensione della pubblicita ritenuta ingannevole o della pubblicita comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dellAutorita non sospende lesecuzione dello stesso. Dellavvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista da comunicazione allAutorita entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. Art. 9 Impegni 1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimita della pubblicita o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista e tenuto a presentare allAutorita un testo consolidato degli impegni. E onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni. 2. LAutorita valuta gli impegni e: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare linfrazione; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per uneventuale integrazione degli impegni stessi; c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceita di una pubblicita o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneita degli impegni a rimuovere i profili contestati nellavvio dellistruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte. 3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potra essere riaperto dufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Art. 10 Partecipazione allistruttoria 1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui puo derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dellistruttoria, hanno facolta di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax; b) lindicazione del procedimento nel quale si intende intervenire; c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente puo apportare allistruttoria. 2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso puo: a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. Art. 11 Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto duficio 1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dallAutorita nei procedimenti di cui al presente regolamento e riconosciuto nel corso dellistruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui e stato comunicato lavvio del procedimento, ai sensi dellarticolo 6, comma 2, nonche ai soggetti ammessi ad intervenire di cui allarticolo 10. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso e consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio sia necessario per assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti allaccesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di uninfrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono laccesso, limitatamente a tali elementi. 4. Nel consentire laccesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dellinteresse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. 5. Sono sottratte allaccesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. 6. Possono essere sottratti allaccesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonche i documenti inerenti a rapporti tra lAutorita e le istituzioni dellUnione europea, nonche tra lAutorita e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere lindicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti allaccesso, specificandone i motivi. 8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne da motivata comunicazione agli interessati. 9. Il responsabile del procedimento puo disporre motivatamente il differimento dellaccesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui allarticolo 16. 10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nellesercizio delle competenze di cui allarticolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto dufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui allarticolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con lAutorita Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. Art. 12 Richiesta di informazioni e audizioni 1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dellistruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. 2. Il responsabile del procedimento, ove cio sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, puo disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento. 3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza. 4. Dello svolgimento delle audizioni e redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale e sottoscritto, al termine dellaudizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non e in grado di sottoscrivere il verbale ne e fatta menzione nel verbale stesso con lindicazione del motivo. Al termine dellaudizione e consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta. 5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni. Art. 13 Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti 1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dellistruttoria, il Collegio puo autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento. 2. Le universita, i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati dallAutorita, designano i periti e i consulenti ritenuti professionalmente piu idonei a compiere laccertamento tecnico richiesto. 3. Nel caso in cui lAutorita disponga perizie e consulenze, ne e data comunicazione alle parti del procedimento. 4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti. 5. I soggetti ai quali e stato comunicato lavvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dellarticolo 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale puo assistere alle operazioni svolte dal consulente dellAutorita e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Art. 14 Ispezioni 1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dellistruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente lesibizione degli atti. 2. I funzionari dellAutorita incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi loggetto dellaccertamento e le sanzioni per il rifiuto, lomissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dellispezione, nonche nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. 3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dallarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero dallarticolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, lopposizione: a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui lAutorita riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo. 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dellattivita dellimpresa, indipendentemente dal livello di responsabilita e rappresentativita dellautore del documento, nonche ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge lispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei allattivita aziendale oggetto dellindagine; b) controllare i documenti di cui al comma 4; c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che lesercizio di tale facolta comporti la sospensione dellispezione. 7. Di tutta lattivita svolta nel corso dellispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e redatto processo verbale. 8. Nello svolgimento dellattivita ispettiva, lAutorita puo avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per laccertamento dellimposta sul valore aggiunto e dellimposta sui redditi. Art. 15 Onere della prova 1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dellarticolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero dellarticolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove sullesattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicita, comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova. Art. 16 Chiusura dellistruttoria e richiesta di parere allAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni 1. Il responsabile del procedimento, allorche ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. 2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per ladozione del provvedimento finale. 3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui allarticolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero allarticolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima delladempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere allAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalita di cui allarticolo 19, comma 1. LAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che lAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, lAutorita Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dallacquisizione del parere stesso. Nel caso in cui lAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento e sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dellAutorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere. Art. 17 Decisione dellAutorita 1. Allesito dellistruttoria, il Collegio delibera ladozione di uno dei seguenti provvedimenti finali: a) decisione di non ingannevolezza/illiceita del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui allarticolo 5, comma 1, qualora i presupposti per ladozione sono emersi solo nel corso dellistruttoria; b) decisione di ingannevolezza/illiceita del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dallassegnazione di un termine per ladeguamento della confezione del prodotto; c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dellinfrazione contestata in sede di avvio del procedimento. 2. Il provvedimento finale dellAutorita contiene lindicazione del termine ed il soggetto presso cui e possibile ricorrere. 3. Il provvedimento finale dellAutorita e comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed e pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dellAutorita. Al fine di assicurare la piu ampia conoscenza della propria attivita istituzionale, lAutorita puo rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa. 4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicita ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e tenuto a fornire allAutorita una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida. Art. 18 Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 1. LAutorita, con il provvedimento con cui dichiara lingannevolezza della pubblicita o lilliceita della pubblicita comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista puo disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dellarticolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero dellarticolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. LAutorita puo altresi disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi lAutorita determina il mezzo e le modalita di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa puo essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commerciale e indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. 2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne da immediata comunicazione allAutorita, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dellelenco dei destinatari cui e stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari delloriginario messaggio pubblicitario o pratica commerciale. Art. 19 Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica o al domicilio dagli stessi indicato. Al professionista le comunicazioni vengono effettuate presso lultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dellAutorita. 3. Lavvio del procedimento di inottemperanza e comunicato con le modalita di cui al comma 1. Art. 20 Autodisciplina 1. I soggetti che, ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicita ingannevole ovvero dellarticolo 27-ter del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi allAutorita, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dellesistenza del procedimento dinanzi allorganismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e loggetto del procedimento stesso. 2. Il responsabile del procedimento, ricevuta listanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sullistanza. Il responsabile del procedimento da altresi tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione. SEGUE .....
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 11:27:34 +0000

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