La legge disciplina il recesso come una facoltà che le parti - TopicsExpress



          

La legge disciplina il recesso come una facoltà che le parti possono attribuirsi in via contrattuale ma che non esiste sic et simpliciter per diposizione normativa Listituto del recesso è in primo luogo disciplinato dal codice civile e precisamente dallart. 1373. Lart. 1373 cod. civ. dispone che: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. É salvo in ogni caso il patto contrario. In primo luogo occorre evidenziare che il recesso, impropriamente denominato disdetta nel linguaggio commerciale, è di norma vietato. Infatti la legge in via generale disciplina il recesso come una facoltà che le parti possono attribuirsi in via contrattuale ma che non esiste sic et simpliciter per diposizione normativa. Ne deriva quale prima ed immediata conseguenza che la sottoscrizione di un contratto senza la determinazione della facoltà di recesso a favore dei contraenti, implica che tale contratto dovrà essere rispettato sino alla scadenza dello stesso, e senza possibilità delle parti di liberarsene tramite recesso arbitrariamente. La disciplina del recesso nellordinamento giuridico non è limitata allarticolo di legge surriferito, essendo bensì molto vasta e complessa a seconda dei singoli di casi di specie. Uno dei casi ancora controversi in dottrina e giurisprudenza è il recesso ai sensi dellart. 1 co. III, della l. 40/07, in tema di contratti dellinformatica. Lart. 1, co. III, del d.l. 31/07 convertito in legge dalla l. 40 del 2007, dispone infatti che: I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferirlo ad altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi delloperatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. Tale disposizione è risultata fortemente innovativa poiché ha attribuito ad un determinato tipo di utenza il diritto di recedere dai contratti stipulati con operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazione elettronica con un ridottissimo preavviso di soli trenta giorni. La norma estrapolata dal decreto contente misure urgenti per la tutela dei consumatori, ha costituito in un primo momento uno strumento di tutela nei confronti dei consumatori stessi che stipulando contratti di somministrazione di servizi di fonia, internet o televisivi, si erano vincolati a periodi contrattuali molto lunghi; Anche laddove era previsto il diritto di recesso dai contratti stipulati a favore del consumatore, questo si vedeva costretto a sostenere gravose penali, apposte dagli operatori della comunicazione appositamente per disincentivare i recessi. Con lingresso della innovativa disposizione, gli utenti di telefonia, di servizi televisivi a pagamento e di comunicazione elettronica sono stati liberati dallobbligo di mantenere contratti, che nel tempo erano divenuti oltremodo svantaggiosi. Lapplicazione della norma in esame ha posto non pochi problemi interpretativi nel caso in cui a volerne fruire non fosse un semplice consumatore ma unimpresa commerciale. Infatti il tenore complessivo della legge depone a favore della tesi secondo cui le disposizioni fortemente concorrenziali emanate dalla l. 40/07 siano a solo vantaggio del consumatore, e quindi di quel soggetto che non fruisce della prestazione contrattuale a fini imprenditoriali. Lart. 1 co. III della citata legge però, delimitando soggettivamente lambito di applicazione, fa riferimento al contraente per adesione, e quindi a quel soggetto che a prescindere dalla propria attività stipula un contratto per adesione. Il contratto per adesione, è quel contratto che per propria natura non è concertato bensì predisposto dalloperatore per servire ad una grande serie di utenti, ed è per tal motivo un contratto che non rispecchia le esigenze dellutente, sovente anche dellimprenditore commerciale. Sul punto è intervenuta ripetutamente lAgenzia per le comunicazioni elettroniche la quale diramando le proprie linee guida ha chiarito che: In considerazione di tali richieste, l’Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall’articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”. Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell’esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell’aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore. L’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno rendere esplicito che anche per questa fascia di utenza cd. business deve essere garantita la possibilità di un recesso “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi delloperatore” nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. A tal fine, la Direzione Tutela dei Consumatori, sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008, ha integrato il punto 3 delle suddette Linee Guida con il capoverso 1-bis. Il chiarimento dellAgenzia ha spezzato una lancia a favore di tutti quei piccoli e medi imprenditori, i quali utilizzando servizi anche avanzati di comunicazione elettronica si sono potuti liberare da rapporti contrattuali gravosi ed anticoncorrenziali per approdare verso più favorevoli lidi. In conclusione pertanto è assolutamente consigliabile di esperire un attenta disamina dei contratti dellinformatica che si intende sottoscrivere, verificare puntualmente quali facoltà di recesso sono attribuite al sottoscrittore e verificare se si tratti di un contratto per adesione al fine di comprendere sin dal principio se sia possibile liberarsi dalla prestazione laddove si ricevano nel tempo offerte migliori, al fine di non rimanere incatenati a contratti pluriennali fortemente sconvenienti.
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 14:32:19 +0000

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