Legge di stabilità 2014. Trasferimenti e deleghe di funzioni - TopicsExpress



          

Legge di stabilità 2014. Trasferimenti e deleghe di funzioni statali alla Valle dAosta e al Trentino Alto Adige. Repubblica una e indivisibile? 339. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle dAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle dAosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, lassunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 335, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle dAosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e lassunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dellandamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro delleconomia e delle finanze e i presidenti della regione Valle dAosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie dellentrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate allAmministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Posted on: Sun, 01 Dec 2013 17:36:09 +0000

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