L’appello. Il giudizio di secondo grado. Il gravame nel merito - TopicsExpress



          

L’appello. Il giudizio di secondo grado. Il gravame nel merito ed in diritto. E’ un mezzo di impugnazione ordinario destinato alla nuova analisi della sentenza di primo grado sia riguardo al merito (ovvero la ricostruzione del fatto storico), sia in ordine ad eventuali errori di applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche applicabili al caso concreto. I termini e le modalità di presentazione dell’atto di appello sono quelli già visti per le impugnazioni in generale. Ha per oggetto la sentenza di primo grado ed è a sua volta ricorribile per cassazione. I giudici deputati a decidere in appello sono diversi mentre il ricorso per cassazione è deciso solo ed esclusivamente dalla Corte di cassazione che ha sede in Roma. Decide in appello: - Il tribunale composto da un solo Giudice (tribunale monocratico) in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di pace. Ciò significa che la parte che intende appellare una decisone del Giudice di pace si rivolgerà al Tribunale monocratico depositando presso lo stesso l’atto di appello. - La Corte di Appello. E’ un collegio formato da tre Giudici che decide in secondo grado sulle sentenze emesse: 1. dal tribunale monocratico; 2. dal tribunale collegiale (composto da te giudici); 3. dal G.I.P. giudice per le indagini preliminari; 4. dal G.U.P. giudice dell’udienza preliminare. - La Corte di Assise di Appello. Decide in secondo grado sulle sentenze emesse dalla corte di assise (che decide in primo grado in merito ai reati più gravi previsti dal codice penale) e del G.I.P. se relative a reati rientranti nella competenza per materia della corte di assise. - Corte di Appello Sezione minori per le sentenze dei giudici minorili. *** La regola generale è che le sentenze sono appellabili. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’appello non è costituzionalmente previsto e, invero, vi sono diversi provvedimenti giurisdizionali che NON sono appellabili: - le sentenze in tema di competenza e giurisdizione; - i decreti e le ordinanze di archiviazione (sono provvedimenti che non diventano mai irrevocabili e possono essere contraddetti e sostituiti dalla riapertura delle indagini); - le sentenze relative a reati puniti in primo grado o in astratto punibili a seguito dell’appello con la sola pena dell’ammenda (ovvero pecuniaria); - le sentenze di proscioglimento quando per le stesse il giudice dell’appello può solo applicare la pena dell’ammenda (da sola o in alternativa a quella detentiva); - le sentenze predibattimentali di proscioglimento pronunciate nella fase preliminare del dibattimento (il Giudice ha l’obbligo – se le dovesse ravvisare – di dichiararle immediatamente); - le sentenze di proscioglimento con formula assolutamente liberatoria anche in relazione a reati punibili con la pena detentiva. In questo caso, ovviamente, il divieto vige per il solo imputato che non avrebbe alcun interesse (giuridico) a vedersi accolto l’appello posto che è già stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti contestatigli con la sentenza di primo grado. Sarà il PM ad avere interesse e diritto ad impugnare il provvedimento del Giudice che ha contraddetto l’ipotesi accusatoria; - le sentenze di patteggiamento.
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 17:53:10 +0000

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