L’elaborazione giurisprudenziale della “gravità - TopicsExpress



          

L’elaborazione giurisprudenziale della “gravità indiziaria”* 1) Introduzione. 2) Il quadro costituzionale ed “europeo”. 3) Nell’ambito del merito: a) L’indizio; b) La chiamata di correo. 4) La sfera di operatività dell’art. 273 c.p.p. 5) Nell’ambito cautelare: a) L’indizio; b) La chiamata di correo; c) Gli altri tre criteri di valutazione cautelare. 6) I casi: a) Elementi gravemente indizianti; b) I limiti; c) All’avvio della cognizione. 7) Conclusione. 1) Introduzione. Se il processo è la vicenda narrativa, avente il suo oggetto esponenziale nella libertà personale, il profilo, messo a tema di questa relazione, costituisce uno dei fondamentali delle regole, che supportano il prologo di tale vicenda. Deve premettersi che il rilievo, da conferire alla “gravità indiziaria”, costituisce un settore focale del “giusto processo”, o, meglio, qui, del “giusto processo cautelare”. Cercheremo dunque di proporre uno schema essenziale di quanto emerge, a livello giurisprudenziale, a connotazione dei “gravi indizi”, ai sensi dell’art. 273 c.p.p.: indizi, che permettono di intervenire subitaneamente e interinalmente, circa il bene, di per sé inviolabile, della libertà personale. L’“indizio”, e la correlata “chiamata di correo”, sono figure non definite nella fase delle indagini, ma disciplinate espressamente in vista del giudizio (art. 192 c.p.p.): partiremo dunque da una sommaria considerazione del merito, per poi ragionare in termini “cautelari”. Il problema di fondo si concentra in un bilanciamento strategico. Se pure è caratteristica basilare del nostro processo penale la separazione delle fasi, con la tendenziale impermeabilità tra indagine e cognizione, vi sono però alcuni passaggi aperti, in ordine a materiali che si portano dalla prima alla seconda (come nei giudizi speciali, ovvero per gli atti irripetibili). Ora, va invece verificato il movimento inverso: se – e in che misura – criteri, stabiliti per la fase del merito, possano indirizzare e implementare la fase strumentale, che precede l’azione penale. In altre parole, l’attenzione deve concentrarsi in ordine alla possibile influenza dell’art. 192 c.p.p. sull’art. 273 c.p.p. La ricognizione, anche solo dell’evidenza più esemplare, delle pronunce, risulta poliedrica, ma foriera di una linea tendenziale degna di interesse, della cui direzione può ben essere dato conto.
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 06:13:05 +0000

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