Nella fredda numerazione governativa, quello di ieri è stato il - TopicsExpress



          

Nella fredda numerazione governativa, quello di ieri è stato il 21 Consiglio dei Ministri, ma sarà di certo ricordato, per due decisioni di immenso impatto sulla vita delle persone: il Sistri e la validità di una valutazione d’impatto ambientale fatta 18 anni fa. Dopo l’abolizione di fatto del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti , una fiction durata 10 anni, senza alcun pudore si annuncia che la nuova tracciabilità dei rifiuti “ sarà molto più semplice “ e addirittura “sarà operativo dal primo di ottobre “, ma produttori e intermediari “potranno aderire al sistema di controllo su base volontaria”. Il settore dei rifiuti è ad altissima intensità criminale, di attentato alla salute e all’ambiente e sarà tutelato, per scelta di questo Governo, con atti di adesione su base volontaria da parte delle imprese e fissando una data, che quasi sicuramente sarà impossibile rispettare. Di certo assisteremo alla quindicesima proroga dell’entrata in vigore. Tra l’altro l’annuncio della scelta volontaria delle imprese, sulla tracciabilità dei rifiuti, avviene proprio quando un pentito dei Casalesi, Schiavone, annuncia Sky Tg 24 che rifiuti pericolosi sono stati interrati per anni nel casertano, dal lungomare di Baia Domizia fino a Pozzuoli e Latina: utilizzava la camorra cave dove scaricavano fino a 18 metri, casse stracolme di rifiuti industriali. L’altro fattaccio, di questo Governo del “fare “ contro l’ambiente, è la decisione di autorizzare “la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel Comune di Statte, località “Mater Gratiae”, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione di impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge” al fine di “garantire l’attuazione del Piano e delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento Ilva di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di provvedere a ulteriori ritardi, è autorizzata “. Ritardi quantificabili nella migliore delle ipotesi in nove anni considerando i limiti fissati dal dlgs 372 del 1999 che accoglieva la direttiva sull’Aia. Aia non concesse, per gli strumentali ritardi di Parlamento e Governo, che accogliendo la pressione degli industriali, che consideravano l’Aia, un costo in più hanno determinato ritardi tali da comportare la condanna della Corte di Giustizia della UE nel marzo 2010, con relative multe pagate dai cittadini. Ma tant’è per ex comunisti, che hanno risciacquato i cenci alla bolognina e “ bionici “ del centrodestra uniti nella missione di scopo! Di procedimenti, che hanno ottenuto la compatibilità ambientale positiva e sulla base delle informazioni obbligatorie, che riguardano i procedimenti di Via, ne conosciamo uno solamente e risale al 1995. Classificato come DEC/VIA/2158 del 18 giugno 1995 a firma del Ministro dell’Ambiente e di quello per i Beni Culturali. Allora l’osservazione diventa: può essere ancora considerato valido uno studio d’impatto ambientale di 19 anni fa sul quale è stata concessa la positiva compatibilità ambientale, da parte della Commissione Via e il successivo decreto positivo di valutazione d’impatto ambientale sottoscritto congiuntamente dai due ministri? Lo Studio d’impatto ambientale (SIA): a) integra il progetto definitivo; b) deve contenere i dati sui “principali impatti sull’ambiente” provocati dalla realizzazione e gestione dell’impianto, l’analisi degli “impatti negativi rilevanti” e le misure previste per il monitoraggio, in particolare descrivendo “le componenti dell’ambiente” su cui il progetto può avere impatto importante, in riferimento, per i probabili impatti rilevanti “alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua…”, considerati tali impatti in quanto “diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”. Ora la normativa è chiarissima giacché il SIA deve avere un elevato grado di completezza e ha la funzione di individuare gli effetti ambientali del progetto INCLUSI IPOSSIBILI EFFETTI CUMULATIVI. Poiché sono trascorsi quasi 20 anni dalla valutazione e di certo sono sorti altri impianti di prossimità appare evidente la lesione della norma rispetto alla mancata stima cumulativa degli impatti. D’altro canto le norme, sulla redazione del Sia, indicano che deve essere prodotta una compiuta e corretta descrizione dello stato dei luoghi, che serve proprio per la valutazione degli impatti cumulativi di tutte le attività ambientalmente rilevanti e ora presenti nell’area tenendo conto anche di eventuali, altre criticità segnalate da organismi come l’ARPA. Le norme di derivazione comunitaria recepite nell’ordinamento sembrano abbastanza chiare relativamente agli impatti cumulativi . L’art. 22, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), e nelle normative successive di cui ai d.lgs. n. 4 del 2008 e n. 128 del 2010 (di modifica e integrazione del d.lgs. n. 152 del 2006), così come nell’Atto di indirizzo in materia di VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, nonché nella legge regionale n. 11 del 2001, a carico del privato è prevista la sola valutazione degli impatti ambientali propri del progetto e NON dei possibili effetti cumulativi che è richiesta alla sola Amministrazione pubblica. Quale validità può avere una Via fatta su un progetto di 20 anni fa che risulta necessariamente carente nella valutazione degli effetti ambientali cumulativi, per la compresenza di altro manufatti e avente un elevato rilievo, nel quadro dei rischi e che dovrebbe comportare di conseguenza una rinnovata valutazione d’impatto ambientale. Quale valore assume la valutazione sulla salute nel quadro di riferimento ambientale sulla base delle emergenze riscontrate nella Relazione dei Periti e nell’indagine epidemiologica SENTIERI? A firma di quale pubblico potere competente è stata fatta la valutazione degli impatti cumulativi della nuova discarica di rifiuti pericolosi ? Dal Consiglio dei Ministri n 21 non si rileva nulla su questo argomento.
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 13:55:15 +0000

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