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Nuove regole sul risparmio energetico A seguito della pubblicazione del DPR 59/09 (Regolamento di attuazione art 5, comma 1, lettere a, b del Dlgs 192/05 attuativo a sua volta della direttiva CEE 2002/91) relativo alle nuove norme sul risparmio energetico si rende necessario fare una breve sintesi di quelle che sono le disposizioni essenziali. Vengono introdotti nuovi obblighi a carico dei proprietari il cui mancato rispetto può determinare sanzioni anche gravi quali il rischio della nullità o quanto meno il diritto del compratore al risarcimento dei danni. Va detto che, purtroppo, siamo al solito vizio del legislatore che eccede in produzione di norme, spesso contorte, contraddittorie con precedenti, che vengono modificate appena entrate in vigore disorientando sia i cittadini che gli stessi tecnici. Le norme entrate in vigore valgono in quelle regioni che non si siano dotate di autonoma normativa in materia energetica e, purtroppo, in un settore come quello del diritto immobiliare ogni regione si sta dotando di regole autonome e diverse. L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale. Negli altri casi, comprese le singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio all’atto della compravendita o della locazione. In Liguria l’attestato deve essere redatto da un professionista inserito nell’Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. La certificazione energetica degli edifici è disciplinata in Liguria dalla legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 Norme in materia di energia e dal regolamento regionale n.1 del 22 gennaio 2009, emanato in attuazione dell’articolo 29 della stessa legge (che ha sostituito integralmente il primo regolamento regionale n.6/2007). E’ bene precisare che quando si parla di normativa energetica oggi ci si riferisce sia alle centrali termiche, che a tutto quanto influisce sul consumo energetico (isolamento, condizionamento, serramenti, illuminazione ecc.). La certificazione energetica classifica gli edifici in diverse categorie in relazione al consumo energetico con l’attribuzione di classi di rendimento similmente a quanto già avviene per gli elettrodomestici. E’ chiaro che i compratori/utilizzatori accorti (saranno sempre di più) tenderanno a privilegiare le costruzioni che a parità di altre condizioni avranno costi energetici inferiori. Si presterà per gli immobili la stessa attenzione che si presta quando si acquista un elettrodomestico e, come questi, gli immobili verranno classificati: dalla classe A, per quello che consuma meno, alla classe G per quello a maggior consumo. La conseguenza sul patrimonio immobiliare sarà la perdita relativa di valore per gli edifici a maggior costo energetico rispetto a quelli che si adegueranno alla nuova normativa (ove possibile e conveniente) ottenendo classi di prestazione energetica di buon livello (almeno classe B). Nessuno oggi compra una lavatrice di classe energetica G.Come già accade per gli elettrodomestici quindi anche gli edifici, in relazione alle emissioni di gas serra e ai consumi di energia, saranno suddivisi in classi energetiche, dalla A+ alla G. Gli edifici di classe A sono quindi quelli che consumano meno energia (elettrica e combustibile) e danno, a parità di altre condizioni, miglior comfort ambientale e ovviamente sono anche gli immobili di migliore qualità costruttiva e di costo di produzione più elevato. Le norme in vigore rendono obbligatorio per le nuove costruzioni il rispetto di parametri costruttivi definiti dalla legge (produzione di parte dell’acqua calda con solare termico, coibentazione delle pareti e del tetto, serramenti particolarmente isolanti, ecc.). Per le vecchie costruzioni l’obbligo di adeguarsi scatta quando si interviene con opere di manutenzione straordinaria o di sostituzione della centrale termica o di manutenzioni ordinaria su parti consistenti di facciata e tetto. Per taluni interventi è possibile ottenere rimborsi fiscali del 36% dall’irpef per opere di recupero edilizio generico effettuate su immobili a prevalente destinazione abitativa (sino al 2012 e in quote decennali o più brevi a seconda dell’età del beneficiario) e del 55% (per ora solo per tutto il 2010) in 5 anni per opere dirette al risparmio energetico per tutti gli immobile e con detrazione riconosciuta anche a soggetti non persone fisiche e a prescindere dalla destinazione abitativa. Si ricorda che l’Iva per il recupero del patrimonio edilizio abitativo è del 10%. Veniamo ora a sintetizzare quanto previsto dalle nuove norme. Sostituzione di caldaie con potenza al focolare inferiore ai 35 KW (Art. 4 comma 6 lett. F) Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di una caldaia con potenza al focolare inferiore ai 35 KW i comuni possono pretendere la presentazione di una relazione tecnica come previsto dal comma 25, ma in ogni caso debbono pretendere la presentazione del certificato di conformità (D.M. 22/01/08 n. 37 sulla sicurezza degli impianti) Interventi su impianti di riscaldamento centralizzato (Art. 4 comma 9). Diventa più difficile trasformare gli impianti centralizzati in autonomi a meno che, con relazione tecnica, non si dimostri la convenienza oggettiva dell’impianto autonomo in termini di risparmio o la impossibilità (anche in termini di maggiore onerosità delle opere) dell’adeguamento del vecchio impianto. Gli immobili interessati sono quelli composti da più di 4 unità abitative o con potenza superiore a 100 KW delle categorie E1 ed E2 (classificazione indicata nel DPR 26/08/93 n. 412) Art. 4 comma 10: sistema di contabilizzazione e regolazione del calore. Gli immobili interessati sono ancora quelli composti da più di 4 unità abitative delle categorie E1 ed E2 ma a prescindere dalla potenza. In caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di sua nuova realizzazione diventa obbligatorio dotare il sistema di termoregolazione e contabilizzazione per ogni unità abitativa. Per gli impianti esistenti non soggetti a ristrutturazione la maggioranza dei condomini che può deliberare la contabilizzazione e termoregolazione è solo quella semplice assembleare Controlli periodici agli impianti di riscaldamento Art. 5 DPR 59/09 Per i controlli delle caldaie viene confermato quanto previsto dall’art. 12 D.L.vo 192/05 e quindi le scadenze dei controlli sono i seguenti: a) annuale per gli impianti superiori a 25 KW alimentati a gasolio b) biennale per quelli a gas inferiori ai 35 KW installati da oltre 8 anni e per tutti quelli di cat. B (camera aperta). c) ogni 4 anni per quelli a gas inferiori ai 35 KW installati da meno di 8 anni. Quelle sin qui delineate sono le norme generali di carattere nazionale. Ovviamente le Regioni posso dare indicazioni ancora più restrittive.
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 15:21:44 +0000

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