Proposta di modifica n. 7.0.1000 al DDL n. 576 di conversione DL - TopicsExpress



          

Proposta di modifica n. 7.0.1000 al DDL n. 576 di conversione DL 43/2013 7.0.1000 I RELATORI Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente: «Art.7-bis. (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all’attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l’erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. 2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l’iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. 4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l’anno 2013. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.» Approvato nella seduta del 5/6/2013 delle Commissioni Senato riunite 8^ e 13^ con il parere favorevole del rappresentante del Governo (De Vincenti) Sono intervenuti il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D’Angelis e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 23:34:43 +0000

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