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Questa la Mozione in discussione adesso alla camera in materia di incenerimento di CSS nei cementifici: La Camera, premesso che: il 14 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dellarticolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; di fatto il citato decreto istituzionalizza lincenerimento dei combustibili solidi secondari (CSS) nei forni dei cementifici introducendo lespediente della «dichiarazione di conformità» (articolo 4 del citato decreto ministeriale) che permetterebbe ai combustibili solidi secondari (CSS) di «cessare di essere considerati rifiuti»; appena tre giorni prima della pubblicazione del decreto, l11 febbraio 2013, la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) aveva dato parere contrario allo «Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante disciplina dellutilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dellautorizzazione integrata ambientale, ai sensi dellarticolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni»; il citato schema di decreto del Presidente della Repubblica – prevedeva «lutilizzo dei CSS (...) in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo (articolo 1); durante il dibattito sul citato schema di decreto del Presidente della Repubblica è emerso come «lo schema di provvedimento sia stato predisposto da oltre un anno e che nessuna ragione può essere addotta per giustificare la presentazione alle camere soltanto al momento della conclusione della legislatura» e sono state espresse forti critiche «alle politiche perseguite dal Ministero dellAmbiente e del Governo nel suo complesso, le quali hanno sistematicamente eluso la questione della costruzione di un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali»; lVIII commissione della Camera, nellesprimere il proprio parere contrario, ha ribadito la necessità di «svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione», ha espresso una chiara preoccupazione per «la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti», ha ritenuto «indispensabile il coinvolgimento delle Regioni» e ha chiesto di rinviare «alla prossima legislatura ladozione del provvedimento in questione»; lo schema di decreto era stato proposto come regolamento di delegificazione ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dellattività di Governo», così come previsto dallarticolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il parere negativo espresso in materia nella competente sede parlamentare avrebbe dovuto indurre il Governo a sospendere lemanazione del citato decreto ministeriale n. 22 del 2013, atto regolamentare di rango inferiore; loperato del Ministro pro tempore Clini, espressione di un Governo dimissionario, che avrebbe dovuto occuparsi unicamente di questioni ordinarie, non sembra ai firmatari del presente atto di indirizzo conforme né al chiaro indirizzo espresso nelle sedi parlamentari, né alle indicazioni espresse a livello comunitario; infatti le sue manovre tendono esplicitamente verso la chiusura del ciclo dei rifiuti con la combustione (lincenerimento nei cementifici) in netto contrasto con la risoluzione del Parlamento europeo P7_TA(2012)0223, adottata il 24 maggio 2012: la destinazione dei rifiuti allincenerimento, ancorché con recupero di energia, è contraria alla citata risoluzione che, invece, propende per lindividuazione di una gerarchia dei rifiuti con lobiettivo, entro il prossimo decennio, del definitivo abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili; nella parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla gestione dei rifiuti, larticolo 179 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti in due ordini di interventi distinti ai commi 5 e 6: «5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nellesercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dellimmissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per leliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano limpiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) limpiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, limpiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto alluso dei rifiuti come fonte di energia.»; la suddetta gerarchia degli interventi prevede, allesaurimento di tutte le opzioni alternative disponibili, la possibilità di contemplare i «rifiuti come fonte di energia», stabilendo altresì una ben definita consequenzialità delle azioni e delle misure che devono essere messe in campo dalla pubblica amministrazione; inoltre, le misure di cui al secondo comma sono specificatamente subordinate in maniera vincolante alladozione delle prioritarie misure di cui al comma 1; le proposte politiche devono quindi essere finalizzate alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, che preveda una progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti e una concreta azione di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo, pratica prontamente più sostenibile, economicamente vantaggiosa e orientata al bene comune di quanto sia qualunque scelta che comporti forme di incentivo alla combustione; nel testo del citato decreto ministeriale in oggetto viene dichiarata lintenzione di ottenere un elevato livello di protezione ambientale, mentre, al contrario, la letteratura scientifica internazionale conferma ogni giorno levidenza degli effetti nocivi e tossici della pratica dellincenerimento dei rifiuti o loro derivati; la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito alla emissione di diossine, composti organici clorurati e metalli pesanti; la produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati; riguardo alle diossine, evidenze scientifiche dimostrano che – a differenza di quanto prospettano i sostenitori della combustione dei combustibili solidi secondari secondo i quali le alte temperature dei cementifici diminuirebbero o addirittura eliminerebbero le emissioni di queste sostanze altamente nocive –, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento (nella parte finale del ciclo produttivo) esse si riaggregano e si riformano; inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (inquinanti liposolubili, persistenti per decenni nellambiente e nei tessuti biologici, dove si accumulano nel tempo), leventuale riduzione quantitativa della concentrazione di diossine nelle emissioni dei cementifici sarebbe abbondantemente compensata dallelevato volume emissivo tipico di questi impianti; è stato dimostrato che la combustione di combustibili solidi secondari nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana; secondo i calcoli effettuati nellambito delle ricerche scientifiche, la combustione di una tonnellata di combustibili solidi secondari un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 mg nelle emissioni di mercurio, 4.1 mg in quelle di piombo, 1,1 mg in riferimento al cadmio; ulteriori particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono state riportate in merito alle emissioni di piombo; lutilizzo dei combustibili solidi secondari cementifici prevede linglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti, di solito smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi, nel clinker/cemento prodotto; questo comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori e possibili rischi ambientali per leventuale rilascio nellambiente di sostanze tossiche; inoltre, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione in modo tale da non renderlo universalmente utilizzabile; molte perplessità derivano dalle modalità con le quali il Governo ha varato la norma che consente lutilizzo dei rifiuti come combustibili nei cementifici; il decreto ministeriale è stato approvato, come si è visto, dopo il parere contrario dellVIII Commissione parlamentare allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la disciplina dellutilizzo di combustibili solidi secondari dell11 gennaio 2013; in sostanza il decreto ministeriale, pur attraverso una formulazione differente, ha lo stesso obiettivo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica «bocciato» in Parlamento: promuovere, come afferma la stessa premessa del decreto, «la produzione e lutilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali»; se nel primo schema di decreto si punta a convertire i cementifici in inceneritori con lobiettivo di bruciare rifiuti per produrre energia, nel secondo decreto ministeriale del 14 febbraio 2013 si pone la questione della trasformazione di alcuni rifiuti, compresi quelli speciali, sulla base della classificazione di cui allarticolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in CSS (combustibili solidi secondari), sottraendoli pertanto alla disciplina normativa sui rifiuti; secondo quanto disposto dallarticolo 13, comma 1, del citato n. 22 del 2013, «lutilizzo del CSS è consentito esclusivamente negli impianti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b) e c) – cementifici e centrali termoelettriche – ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica; mentre al comma 2 si afferma che «lutilizzo del CSS-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento»; in sostanza, dalla lettura del combinato disposto dei succitati atti normativi, emerge chiaramente la volontà di trasformare in modo strutturale i rifiuti prodotti in fonte energetica; lorientamento assunto dallesecutivo contravviene pertanto le indicazioni date dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, la quale, al punto 6 della premessa, afferma «Lobiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e lambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre luso di risorse e promuovere lapplicazione pratica della gerarchia dei rifiuti»; la gerarchia dei rifiuti è definita dallarticolo 4: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento; appare altresì preoccupante e discutibile che un Governo dimissionario abbia affidato ad un semplice decreto ministeriale la possibilità che, venga attribuita ai produttori stessi di combustibili solidi secondari la possibilità di emettere la dichiarazione di conformità (allegato 4 del decreto ministeriale di cui sopra), con levidente esposizione al rischio dellavvio di una procedura di infrazione comunitaria; forti perplessità emergono dalla ipotetica possibilità di rimettere sul mercato, anche comunitario, il «prodotto combustibili solidi secondari» senza tenere conto degli enormi costi ambientali e della probabile inefficienza, sotto il profilo energetico e ambientale, del trasporto – evidentemente su gomma – di questa fonte di energia; i cementifici sono impianti industriali altamente inquinanti e lutilizzo di combustibili solidi secondari come combustibile permetterebbe, di fatto, linnalzamento – da due a nove volte – dei limiti di emissione rispetto ai valori fissati per gli inceneritori; considerando solo gli NOx, per un inceneritore il limite di legge è 200 mg/Nmc, mentre per un cementificio è tra 500 e 1800 mg/Nmc; inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di CO2 rispetto a un inceneritore classico, mentre la lieve riduzione dei gas serra ottenuta dalla sostituzione parziale dei combustibili fossili con rifiuti ridurrebbe le emissioni dei cementifici in maniera scarsamente significativa, considerata la abnorme produzione annua di CO2 da parte di questi impianti che, secondo i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti (E-PRTR) ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate/anno; basta un piccolo aumento della capacità produttiva dei singoli impianti per recuperare abbondantemente la quantità di gas serra «risparmiata» dalla sostituzione parziale dei combustibili fossili con i rifiuti; questi ultimi, infatti, sono per gli imprenditori del cemento economicamente molto più vantaggiosi dei combustibili tradizionali e, dunque, agirebbero da concreto incentivo allaumento della produzione; le emissioni di inquinanti gassosi da parte dei cementifici-inceneritori rimarrebbero molto più alte di quelle degli inceneritori; nel caso dei microinquinanti (metalli pesanti e diossine), a parità di concentrazioni nei fumi, i cementifici-inceneritori emettono volumi di fumi enormemente maggiori rispetto agli inceneritori classici; poiché la quantità assoluta di diossine e metalli pesanti è proporzionale sia alla quantità di rifiuti bruciati che al volume di fumi emessi, i cementifici-inceneritori, pur rispettando la parità di concentrazione espressa dai limiti di legge, emettono quantità assolute di microinquinanti (non biodegradabili e persistenti nellambiente) enormemente maggiori rispetto agli inceneritori classici; lincenerimento di rifiuti varia inoltre la tipologia emissiva dei cementifici, creando in particolare criticità aggiuntive soprattutto per i metalli pesanti (principalmente piombo, arsenico, mercurio); del resto, da un punto di vista squisitamente comparativo, i limiti di emissione di inquinanti in atmosfera previsti per i cementifici (impianti di co-incenerimento) sono più alti rispetto a quelli previsti per i normali impianti di incenerimento; per le polveri totali il limite giornaliero dei cementifici è di 30 mg/m3 contro i 10 mg/m3 degli inceneritori, mentre per gli NOx i limite è di 800 mg/m3 per gli impianti esistenti, di 500 mg/m3 per quelli nuovi, a fronte del limite di 200 mg/m3 degli inceneritori; inoltre, gli inceneritori devono rispettare per legge medie di emissioni giornaliere e semiorarie, mentre per i cementifici lunico limite da rispettare è quello giornaliero, allinterno del quale è possibile «spalmare» la presenza di eventuali picchi emissivi; lItalia ha il maggior numero di cementifici in Europa (i quali sono per una gran parte «conglobati» nel tessuto della città inoltre, come ampiamente dimostrato, la combustione di rifiuti «per se» rappresenta un enorme disincentivo alle «buone pratiche» (riduzione, riuso, riciclo, riduzione della produzione dei rifiuti); lItalia è, ad oggi, il terzo Paese europeo per numero di inceneritori operativi; la strategia di azione avviata dal Governo Monti raddoppierebbe, potenzialmente, il quantitativo di rifiuti avviati allincenerimento in Italia, rendendo immediatamente disponibili allincenerimento dei combustibili solidi secondari molti impianti su tutto il territorio nazionale, portando lItalia al primo posto in Europa per incenerimenti di rifiuti e contravvenendo alle più recenti direttive europee, che chiedono agli Stati membri labbandono dellincenerimento nel prossimo decennio, impegna il Governo: ad avviare, in coerenza con le indicazioni presenti nel parere della Commissione ambiente citato in premessa, i necessari approfondimenti per valutare sia le possibili conseguenze, sul piano ambientale e sanitario, della scelta di consentire ai cementifici lincenerimento dei cosiddetti combustibili solidi secondari, sia lopportunità di un iter procedurale fortemente semplificato nonostante loggettiva complessità della questione; a realizzare una moratoria e a sospendere, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di consentire la «rinconversione» dei cementifici in inceneritori, onde evitare che aziende ed imprese investano in un settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con lesigenza di garantire la tutela della salute e dellambiente; a promuovere studi scientifici sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dalluso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma dei possibili rischi derivanti da malfunzionamenti o errori in fase di gestione; ad adottare, sempre ed in ogni caso, il principio di precauzione, così come previsto dallarticolo 191 del Trattato dellUnione europea, evitando di esporre inutilmente le popolazioni che abitano in prossimità dei cementifici ad ulteriori pericoli per la propria salute.
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 12:49:59 +0000

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