Rivalutazione su tutti i beni d’impresa Il D. Dl. di - TopicsExpress



          

Rivalutazione su tutti i beni d’impresa Il D. Dl. di stabilità per il 2014 ripropone l’agevolazione per i soggetti imprenditori Alla luce del D. Dl. di stabilità per il 2014, verrà reintrodotta la rivalutazione dei beni d’impresa, offrendo la possibilità di affrancare i maggiori valori latenti dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Se la disposizione verrà confermata nella versione definitiva che sarà approvata dal Parlamento, la rivalutazione in oggetto potrà competere: - alle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano gli IAS/IFRS; - alle società di persone commerciali, alle imprese individuali e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Il D. Dl. prevede una duplice opzione, nel senso che, fermo restando che con il relativo utilizzo si derogano gli ordinari criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426 c.c., dovrebbe essere possibile, in via alternativa: - rivalutare i beni e le partecipazioni con efficacia solamente civilistica, senza assolvimento di imposte sostitutive; - rivalutare i beni e le partecipazioni con assolvimento dell’imposta sostitutiva (16% o 12%, a seconda della tipologia di asset rivalutato), conferendo efficacia ai maggiori valori anche ai fini fiscali, seppure con un differimento degli effetti (terzo esercizio successivo). A differenza di quanto previsto dal precedente provvedimenti di rivalutazione (ossia, il D.L. 185/2008) che consentiva la sola rivalutazione dei beni immobili, la disciplina in corso di attuazione dovrebbe applicarsi ai beni d’impresa e alle partecipazioni di controllo e di collegamento. Inoltre, dovrebbe essere confermato che la rivalutazione riguarderà tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. In merito, occorre precisare che l’art. 11 comma 2 della L. 342/2000, applicabile anche alla disciplina in esame, prevede che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possano superare quelli attribuibili ai beni in base: - alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa (criteri di valore “interni”); - ai valori correnti (criterio di valore “esterno”). Riallineamenti per i soggetti IAS/IFRS Il criterio utilizzato deve essere mantenuto con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. È, altresì, prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%. La riserva costituita in contropartita contabile della rivalutazione rappresenta, ai fini fiscali, una riserva in sospensione d’imposta. Qualora la rivalutazione sia condotta con assolvimento delle imposte sostitutive, il regime del saldo di rivalutazione sarà, quindi, quello indicato nell’art. 13 della L. 342/2000. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26 gennaio 2001 n. 5 (§ 4.2), per i soggetti in contabilità semplificata non dovrebbe applicarsi il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. In particolare, in tal caso, sarebbe esclusa la tassazione della “riserva” in caso di distribuzione. Per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS, il disegno di legge di stabilità 2014 prevede un regime parallelo a quello in commento. Dovrebbe essere reintrodotto, infatti, il regime del riallineamento di cui all’art. 14, comma 1, della L. 21 novembre 2000 n. 342. Secondo tale disposizione, sarà possibile riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva sopracitata. In questo caso, deve essere vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo la disciplina del saldo attivo previsto per la rivalutazione dei beni ai fini fiscali.
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 07:56:15 +0000

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