SENTENZE A CONFRONTO: CORTE COSTITUZIONALE BATTE TAR. Seconda - TopicsExpress



          

SENTENZE A CONFRONTO: CORTE COSTITUZIONALE BATTE TAR. Seconda frase partita in consiglio un sentenza del tar ha dato ragione ad un azienda di biogas e adesso ha chiesto i danni a chi lo ha fatto cioè i cittadini e al comune”. Sorvoliamo sull accenno lievemente intimidatorio sorvoliamo sul fatto che ci sono decine di sentenze che danno torto alle aziende di biogas e andiamo a pubblicare integralmente la sentenza della corte costituzionale sulla legge sugli impianti a biomasse e biogas della regione Marche uguale a quella dell Emilia Romagna in cui questi impianti vengono dichiarati tutti illegali ( anche quelli già costruiti) perché sono senza la valutazione di impatto ambientale VIA, per cui corte costituzionale batte tar caro consigliere. LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della medesima; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE; 3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell’avviso contestualmente alla presentazione della stessa; 4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’allegato B1, punto 2h), alla legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 4, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera c), 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nonché degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), alla stessa legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 10, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 23:42:00 +0000

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