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Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook Tribunale Santa Maria Capua Vetere, decreto 13.06.2013 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronuncia in una delicata materia, quella della riservatezza dei dati pubblicati sui social network di sempre più frequente utilizzo. Il caso riguarda una coppia di coniugi ormai separati i quali avevano entrambi rinunciato alla richiesta di mantenimento nell’ambito della loro separazione consensuale, poiché autonomi economicamente. Dopo qualche tempo la donna perde il lavoro e ricorre al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento anche in considerazione di una grave patologia che aveva ridotto la sua capacità lavorativa. Il marito si difende asserendo che l’ex moglie intrattiene “notoriamente” una stabile convivenza con un medico, relazione che le consente un tenore di vita anche superiore a quello goduto durante il matrimonio. Come prova a sostegno della sua asserzione produce alcune immagini della donna in compagnia del nuovo compagno convivente, prelevate dal profilo Facebook della ex moglie. Secondo la giurisprudenza, il coniuge separato che intraprende una convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva a tal fine la prova che la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Il miglioramento economico può derivare da un contributo al mantenimento dell’ex coniuge ad opera del convivente o, quantomeno, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste (Cass. Civ. n. 1096/2010 e Cass. Civ. n. 23968/2010). La nuova convivenza, inoltre, rende irrilevante il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio sul quale era stato quantificato l’originario assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 3923/12 e Cass. Civ. n. 17195/11). La pronuncia dei Giudici campani è interessante per quanto attiene all’ammissibilità delle prove portate dal marito. Il provvedimento specifica che il social network “Facebook” consente agli iscritti di creare una propria pagina nella quale si possono inserire una serie d’informazioni di carattere personale e professionale, e si possono pubblicare, immagini, filmati e altri contenuti multimediali. Anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le impostazioni sulla privacy scelte dall’utente, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat. Infatti, solo queste ultime possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, mentre quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da terzi, anche se rientranti nella cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria. L’argomento è di stringente attualità. Dopo l’entrata in vigore della legge sulla Privacy sono stati enucleati i concetti di libertà di autodeterminazione nelle scelte di vita e di riservatezza come non ingerenza di terzi nella sfera personale. Con l’avvento dei social network si è avuto uno svuotamento dell’originario concetto di Privacy perché tali canali, attraverso “l’esposizione pubblica di sé”, consentono di esternare le proprie convinzioni e di diffonderne i contenuti nel circolo primario delle proprie relazioni o pubblicamente sul web. La giurisprudenza di oltreoceano ed europea è molto attenta nell’attribuire valenza probatoria al materiale reperito sui social network a causa della possibilità di manomissione di contenuti e immagini da parte di terzi e comunque sempre effettuando un bilanciamento dei diritti coinvolti. Nei processi di separazione e divorzio, è pur vero che il giudice gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, anche quelle puramente indiziarie che possono essere utilizzate unitamente ad altri elementi processuali, ma rimane il dubbio circa l’ammissibilità di questo tipo di prova, che potrebbe essere giudicata illecitamente assunta. La sentenza è dunque destinata a far discutere.
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 13:21:22 +0000

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