Trova conferma per tutto il 2014 la detrazione nella misura del 50 - TopicsExpress



          

Trova conferma per tutto il 2014 la detrazione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, purchè rientranti nella categoria A+, A per i forni (la categoria è desumibile dall’etichetta energetica), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta per le spese sostenutedal 6 giugno 2013 ed è calcolata su un ammontare non superiore a 10 mila euro, riferito all’immobile: ciò significa che se due coniugi, cointestatari dell’immobile, acquistano mobili agevolati, dovranno suddividersi il limite in oggetto. Di contro, se un unico contribuente effettua interventi di recupero edilizio su quattro immobili, avrà diritto a quattro diverse detrazioni per l’acquisto dei mobili fino a un massimo di 10 mila euro ciascuna. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché effettuate con le medesime modalità di pagamento previste per fruire della detrazione. Anche sul tema sono interessanti i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2013. In primo luogo il documento di prassi evidenzia come non siano agevolati solo i mobili destinati agli appartamenti, ma anche quelli finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare: in tali ipotesi, pertanto, saranno agevolati solo gli acquisti per arredamento delle parti comuni. Secondo la circolare n. 29/E del 2013 , gli interventi di recupero che devono sussistere quale condizione non superabile sono quelli di manutenzione ordinaria (solo per gli arredi comuni), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Inoltre sono ammessi anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, nonché il restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati. Per fruire della detrazione serve una spesa documentata sostenuta dal 26 giugno 2012 in poi afferente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a prescindere dalla data d’inizio dei lavori agevolati (che possono essere anche antecedenti al 26 giugno 2012). Peraltro, richiamando la circolare 23 aprile 2010 n. 21/E, si precisa che l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici può anche anticipare la spesa per gli interventi di recupero, essendo solo necessario che i lavori siano precedenti all’acquisto dei mobili. Riassumendo: i lavori edilizi devono comunque precedere l’acquisto dei mobili; i lavori edilizi possono risalire anche a data antecedente il 26 giugno 2012, purché gli stessi abbiano almeno un pagamento eseguito dal 26 giugno 2012 in poi (in sostanza serve la detrazione del 50 per cento); l’acquisto dei mobili può anche precedere il pagamento dei lavori. La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi, essendo la ratio della disposizione quella di stimolare il settore produttivo di riferimento. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Circa l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, il documento di prassi evidenzia che in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, può farsi riferimento all’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico postale o bancario, recante le stesse indicazioni “classiche” previste per le agevolazioni in precedenza commentate. Per esigenze di semplificazione è comunque consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito (comunemente denominato bancomat). Le spese sostenute, infine, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Posted on: Fri, 22 Nov 2013 22:05:39 +0000

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