Carissimi lettori oggi vi scrivo per mettervi a conoscenza delle - TopicsExpress



          

Carissimi lettori oggi vi scrivo per mettervi a conoscenza delle esperienze che sto maturando con la mia associazione che mi permettono di poter contribuire ad aiutare persone malate che si ritrovano in grossa difficoltà economica. Cosa si può fare se una persona in grossa difficoltà rischia di finire in mezzo ad una strada poiche’ i servizi pubblici sono insufficienti? Possibile che la legge permette tutto questo? Grazie all’ articolo 54 e alle sentenze n. 35.580 del 27 giugno 2007 Sentenza n. 24.920 del 2004 della Corte di Cassazione, la legge giustifica l’occupazione di beni altrui, in caso in cui venga messa in pericolo o minata l integrità di una persona, ovvero quando questo sia l’unico rimedio per evitare un danno grave alla persona. L’ occupazione della abitazione verrà concessa per un periodo momentaneo e transitorio nel quale potrà essere risolta la problematica abitativa in via definitiva. L’ articolo 54. Un esempio dell’ applicazione dell’ articolo 54 è “la bagnante che rimasta priva delle vesti, asportate dalla corrente, può impossessarsi di un indumento altrui per salvare il proprio pudore, senza perciò incorrere nell’accusa di furto.” In poche parole secondo l’ articolo 54 del Codice penale non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionabile al pericolo.” Lo stesso concetto vale nei temi riguardanti l’integrità fisica o morale, la libertà fisica o morale, la inviolabilità sessuale, il pudore o l’ onore. La Corte di Cassazione tramite Due sentenze, ha confermato che lo stesso principio può essere applicato per il diritto alla casa. L’occasione è stata fornita da due vicende di occupazione abusiva di alloggi costruiti dagli Iacp, Istituti Autonomi Case Popolari, avvenuta una a Roma e l’altra in provincia di Napoli. Sentenza n. 35.580 del 27 giugno 2007 .Con la recente sentenza n. 35.580 del 27 giugno 2007 la Cassazione ha precisato che rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» non solo la lesione della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali dell’uomo, secondo la prescrizione contenuta nell’articolo 2 della Costituzione. Rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, poiché l’esigenza di un alloggio rientra tra i bisogni primari della persona. Sentenza n. 24.920 del 2004. Si tratta di un principio già espresso nella sentenza n. 24.920 del 2004, ove era stato accertato che l’occupazione abusiva dell’immobile da parte dell’imputata, trovatasi da sola con la piccola figlia priva di casa e di risorse economiche, era stata dettata dalla necessità di salvare la bambina da un grave danno alla salute, risolvendosi in un fatto proporzionato a tale pericolo. Perciò, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di assoluzione della donna emessa dal giudice di merito, evidenziando la peculiarità della situazione e rimarcando, altresì, come di tali eccezionali condizioni si fosse fatto carico lo stesso Comune, requisendo l’appartamento proprio per destinarlo, al nucleo familiare della donna. “ In poche parole occupare o requisire un’ abitazione non è reato ed è giustificabile dalla legge quando ci sia reale necessità o bisogno di evitare un pericolo soprattutto quando si rischia di colpire un minore o una persona anziana o ammalata, e nessuna soluzione risulta esperibile nell’ambito dei servizi pubblici o della solidarietà umana.
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 09:37:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015