Dalla certificazione alla prestazione energetica Quali sono le - TopicsExpress



          

Dalla certificazione alla prestazione energetica Quali sono le novità in materia di certificazione energetica degli immobili? Il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, in materia di certificazione energetica degli immobili. L’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è rinominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Quando è necessario produrre l’Attestato di Prestazione Energetica? Nel caso di vendita, nuova costruzione o locazione, il proprietario è tenuto a consegnare l’Attestato di Prestazione Energetica all’acquirente o al conduttore dell’edificio. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’A.P.E. congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati. Con nuovo decreto ministeriale è predisposto l’adeguamento del D.M. 26 giugno 2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. In particolare esso dovrà contenere: 1) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini (attualmente consistente nel software Docet messo a disposizione da CNR ed Enea); 2) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi, tra i quali gli indici di prestazione energetica, la classe, la qualità energetica del fabbricato, i requisiti minimi di legge, le emissioni di CO2, l’energia esportata, le raccomandazioni più significative ed economicamente convenienti ed eventuali informazioni su diagnosi e incentivi correlati al miglioramento della prestazione energetica; 3) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle Agenzie Immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; 4) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Quanto dura l’A.P.E.? L’A.P.E., come già in precedenza l’A.C.E., ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare. Qualora gli immobili siano dotati di Attestato di Certificazione Energetica, questo rimane in vigore fino alla scadenza, salvo interventi di ristrutturazione o riqualificazione. Quali sanzioni sono previste per chi non rispetta le regole? Il D.L. n. 63 del 06 giugno 2013, ha introdotto corpose sanzioni a carico dei responsabili, a vario titolo, del rilascio o consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica. In particolare: Il professionista qualificato, che rilascia un Attestato di Prestazione Energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica: a) gli edifici di nuova costruzione e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; b) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18000 euro; c) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. Considerazioni? Dall’analisi di quanto sopra emergono alcune importanti considerazioni: 1) l’A.P.E. deve essere redatto all’atto della vendita o locazione di un immobile (salvo i casi di esenzione previsti); 2) nella pubblicità dell’immobile (in qualsiasi forma) deve essere indicato l’indice di prestazione energetica e la classe dello stesso, ricavate dall’A.P.E.; 3) all’atto del rogito notarile il venditore deve consegnare all’acquirente l’A.P.E.; 4) nei nuovi contratti di locazione deve essere riportato esplicito riferimento all’A.P.E. e le parti devono dichiarare di aver, rispettivamente, informato e preso visione della certificazione energetica; 5) non è ammessa l’autocertificazione del proprietario per dichiarare la classe minima dell’immobile: l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un Professionista abilitato attraverso l’utilizzo di un apposito software informatico; 6) le regole valgono per tutti: Agenzie Immobiliari, privati, tecnici, costruttori, ecc.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 12:23:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015