Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 31/10/2013 A.G.C. 18 - TopicsExpress



          

Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 31/10/2013 A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali Oggetto dellAtto: ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11 NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI NELLAMBITO TERRITORIALE N33 INADEMPIENTI ALLOBBLIGO DELLA ADOZIONE DELLA FORMA ASSOCIATIVA PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E DELLA ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DI AMBITO. fonte: burc.regione.campania.it n. 60 del 4 Novembre 2013 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente Premesso che: a. la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sullesercizio delle funzioni amministrative che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni; b. il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con lunico limite statuito dal secondo comma, lettera m), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; c. alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328; d. la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali; e. la legge regionale n. 11/2007 reca una serie di misure innovative sul piano della programmazione sociale partecipata e della sperimentazione della gestione in forma associata dei servizi sociali locali e individua nella ripartizione del territorio in ambiti territoriali, nel piano sociale regionale e nel piano di zona gli strumenti che consentono la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; f. al fine di assicurare la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, la legge regionale n. 11/2007 prevede lintervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti agli obblighi imposti dalla stessa legge; letti in particolare: a. larticolo 7 della legge regionale n. 11/2007 impositivo dellesercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni amministrative inerenti la programmazione e la erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale, fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con lestensione territoriale dellambito determinato ai sensi dellarticolo 19; b. larticolo 10, comma 2, lettere a) e b), della citata legge regionale n. 11/2007 che impone ai comuni associati in ambiti territoriali di adottare il piano di zona degli interventi e dei servizi sociali in conformità con il piano sociale regionale ai sensi dallarticolo 21 della prefata legge regionale e la forma associativa per lesercizio associato delle funzioni inerenti il sistema integrato locale; acclarato che: a. con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012 si è provveduto a determinare gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato locale, giusta disposizione del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, lettera a), e 19 della legge regionale n. 11/2007; b. con deliberazione n. 134 del 27 maggio 2013 è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2013-2015 ex articolo 20 della legge regionale n. 11/2007, demandando al dirigente del Settore Assistenza Sociale ladozione delle linee guida operative per la presentazione dei piani sociali di zona e di tutti gli atti necessari e consequenziali; c. con la citata deliberazione n. 134/2013 sono state approvate le indicazioni procedurali per la fase di transizione dalla programmazione 2009-2012 alla nuova programmazione 2013-2015; d. con decreto n. 308 del 17 giugno 2013, il dirigente del Settore Assistenza Sociale ha fornito agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona, in applicazione del Piano Sociale Regionale 2013–2015 e secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007; e. a mente delle indicazioni operative di cui al citato decreto dirigenziale n. 308/2013, la presentazione dei piani sociali di zona avviene online mediante il dedicato sistema informativo sociale regionale entro il 15 settembre 2013, pena lattivazione della procedura sostitutiva nei confronti degli enti inadempienti; fonte: burc.regione.campania.it n. 60 del 4 Novembre 2013 f. giusta disposizione di dette indicazioni operative, laccesso al sistema informativo per la presentazione dei piani di zona è subordinato alla comunicazione al Settore Assistenza Sociale della forma associativa prescelta per lesercizio delle funzioni inerenti il sistema integrato locale; rilevato che i comuni associati nellambito territoriale N33 non hanno adottato la forma associativa per lesercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale dei servizi sociali e, per conseguenza, il piano di zona di ambito; letto larticolo 47 della legge regionale n. 11/2007 secondo cui la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52bis e degli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori; preso atto a. della comunicazione a mezzo pec prot. n. 0653922 del 23 settembre 2013 di avvio, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure riguardanti l’esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 e di assegnazione ai comuni dellambito territoriale N33 del termine di 15 giorni – decorrenti dalla notifica - per la presentazione delle osservazioni oppure per ladozione del piano di zona I annualità del PSR 2013-2015, previo sottoscrizione e comunicazione della forma associativa prescelta; b. della nota a mezzo pec acquisita al protocollo regionale n. 0696961 del 10 ottobre 2013 con la quale i Sindaci dei Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, SantAgnello e Sorrento, assumono che lesercizio dei poteri sostitutivi non debba essere attivato nei confronti dei Comuni che hanno aderito alla forma associativa prescelta e che hanno adottato il piano di zona; c. della nota acquisita al protocollo regionale con numero 0699209 del 11 ottobre 2013 del Comune di Vico Equense con la quale, tra laltro, rigetta ogni attribuzione di inadempienza e comunica di non aver proceduto alla sottoscrizione della convenzione ritenendo presenti irregolarità. constatato che: a. la convenzione ex articolo 30 TUEL per lesercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale non è stata approvata e sottoscritta da tutti comuni che compongono lAmbito N33; b. il documento di programmazione del piano di zona non risulta adottato mediante accordo di programma da tutti comuni che compongono lAmbito N33 secondo le modalità previste dallarticolo 21 della legge regionale n. 11/2007; considerato che: a. la mancata adozione ai sensi del TUEL da parte di tutti comuni dellambito N33 della forma associativa per lesercizio associato delle funzioni comunali inerenti la erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali incide sullassetto istituzionale dellambito e pregiudica lattuazione della disciplina del sistema integrato locale recata dalla legge regionale n. 11/2007 e, in particolare, ladozione del piano di zona I annualità del Piano Sociale Regionale; b. la mancata adozione della forma associativa pregiudica, inoltre, la possibilità di accedere alle risorse del PAC destinate a favorire la crescita e l’inclusione sociale nel Mezzogiorno, attraverso il rafforzamento dell’offerta di servizi, determinando una grave penalizzazione per i cittadini e gli utenti; c. il Programma nazionale Servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti a favore delle Regioni Obiettivo Convergenza nellambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) individua quali beneficiari del riparto finanziario i soggetti capofila degli ambiti territoriali; d. il piano di zona di ambito è lo strumento essenziale di programmazione e di realizzazione del sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali; e. la mancata adozione, mediante accordo di programma, del piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 21 incide irreparabilmente sulla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali; f. la natura obbligatoria degli atti di adozione della forma associativa dei comuni e del piano di zona sostanzia la fattispecie prevista dallarticolo 47 della L.R. n. 11/2007 per far luogo allesercizio del potere sostitutivo; g. la disciplina del potere sostitutivo recata dallarticolo 47 della L.R. n. 11/2007 rispetta il principio di leale collaborazione e i limiti e le condizioni prospettate dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis sentenza Corte Cost. n. 43/2004); ritenuto che a. le osservazioni formulate non sono idonee a determinare la interruzione del procedimento inerente fonte: burc.regione.campania.it n. 60 del 4 Novembre 2013 lesercizio dei poteri sostitutivi previsti dallarticolo 47 della legge regionale n. 11/2007; b. entro il termine assegnato i comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, SantAgnello, Sorrento, Vico Equense dellambito territoriale N33 non hanno ottemperato ai richiesti adempimenti loro riservati dalla legge regionale n. 11/2007 né risulta che vi abbiano provveduto alla data odierna; ravvisata la necessità, a motivo delle acclarate inottemperanze, in applicazione dellarticolo 47 della legge regionale n. 11/2007 e stante lurgenza di definire adempimenti obbligatori per legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale, di procedere all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, SantAgnello, Sorrento, Vico Equense, appartenenti all’ambito territoriale N33 attraverso la nomina di un commissario ad acta per lassolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti connessi alla adozione della forma associativa per lesercizio associato delle funzioni inerenti la erogazione dei servizi del sistema integrato locale e alla adozione del piano di zona I annualità del Piano Sociale Regionale; letto larticolo 47, comma 4, della L.R. n. 11/2007 secondo cui lintervento sostitutivo della Regione avviene con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta, sentito lente locale inadempiente; ritenuto di attribuire al commissario ad acta lincarico di provvedere in sostituzione degli ordinari organi comunali: a. alla adozione ai sensi del TUEL e sottoscrizione della forma associativa per lesercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali; b. alla adozione del piano di zona degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità e le procedure previste dallarticolo 21 della legge regionale n. 11/2007 e alla sottoscrizione dellaccordo di programma; considerato che la determinazione del compenso indennitario da attribuire al commissario ad acta compete al Presidente della Giunta regionale con latto di conferimento dellincarico; ritenuto di stabilire che il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta da un dipendente regionale, anch’egli nominato dal Presidente della Giunta regionale; lette a. la legge n. 328/2000; b. la legge regionale n. 11/2007; c. il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione n. 134/2013; d. le indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 308/2013; e. il decreto dirigenziale n. 347 del 25/06/2013; propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime DELIBERA per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di: 1. procedere, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, SantAgnello, Sorrento, Vico Equense, appartenenti all’ambito territoriale N33, attraverso la nomina di un commissario ad acta a motivo della mancata adozione e sottoscrizione della forma associativa per lesercizio associato delle funzioni e della mancata adozione del piano di zona attraverso accordo di programma, ai sensi dellarticolo 21 della legge regionale n. 11/2007, essenziali per lesercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali. 2. rimettere, giusta disposizione dellarticolo 47, comma 4, della legge regionale n. 11/2007, al Presidente la nomina del commissario ad acta cui conferire lincarico di provvedere, in sostituzione degli ordinari organi comunali, alla adozione, ai sensi del TUEL, e alla sottoscrizione della forma associativa per lesercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e alla adozione, attraverso accordo di programma, del piano di zona secondo le modalità e le procedure previste dallarticolo 21 della predetta legge regionale, compresa la sottoscrizione di detto accordo. 3. stabilire che il mandato commissariale dura trenta giorni a decorrere dalla notifica del decreto presidenziale di conferimento dellincarico, salvo un periodo di proroga su richiesta motivata del commissario. fonte: burc.regione.campania.it n. 60 del 4 Novembre 2013 4. stabilire che il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta da un dipendente regionale nominato dal Presidente. 5. rinviare al decreto presidenziale di conferimento dellincarico commissariale la determinazione della misura del compenso indennitario il cui onere grava in egual misura sui bilanci dei Comuni commissariati. 6. rinviare l’adozione degli atti e dei provvedimenti di attuazione della presente deliberazione al dirigente del Settore Assistenza Sociale ovvero alla Direzione generale di cui allarticolo 24 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12. 7. inviare la presente deliberazione ai Comuni associati nellambito territoriale N33 e, precisamente, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, SantAgnello, Sorrento, Vico Equense. 8. comunicare la presente deliberazione alla Consulta delle Autonomie Locali ai sensi dellarticolo 47, comma 5, della legge regionale n. 11/2007. 9. trasmettere la presente deliberazione all’Area Generale di Coordinamento 01, all’Area Generale di Coordinamento 08, all’Area Generale di Coordinamento 18, al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC. fonte:
Posted on: Tue, 05 Nov 2013 07:05:21 +0000

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