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Il SILP CGIL si rivolge alla commissione di interpello del Ministro del Lavoro per importanti aspetti collegati alla sicurezza sul lavoro nei propri ambiti Nessuna altra sigla sindacale della Polizia di Stato aveva mai messo in campo tale iniziativa. Di seguito i quesiti posti. Nr. 283/P/2013 e, per conoscenza, Roma, Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per gli Interpelli Ex art. 12, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ([email protected]) Al Sig. Direttore dell’ Ufficio di Vigilanza Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Al Sig. Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza OGGETTO: Quesiti: 1. sull’applicabilità del D.Lgs 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 2. sull’obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover: a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; b) effettuare la valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato; c) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori; d) individuare il RLS secondo le previsioni del D.Lgs 81/2008. 3. sui limiti di applicazione dell’istituto della delega di funzioni. Il SILP per la CGIL formula interpello ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 81/2008, rappresentando quanto segue: 1. APPLICABILITÀ DEL D.LGS 81/2008 NEGLI AMBITI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Tenuto conto dei contenuti dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.Lgs 81/2008, dell’art. 304 comma 3 dello stesso D.Lgs e del Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 “Regolamento recante norme per lindividuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dellAmministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nellapplicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, chiede, pertanto, a codesta Commissione se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è vigente l’applicazione del D.Lgs 81/2008, seppur tenendo conto delle peculiarità connesse al servizio così come indicate nel DM 450/1999 oppure ci si deve continuare a riferire al D.Lgs 626/1994. 2a) DOCUMENTARE COMPIUTAMENTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il D.Lgs 81/2008 definisce, all’art 2 comma 1 lett q), la “valutazione dei rischi” come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. chiede, pertanto, a codesta Commissione se per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell’ambito di una attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc), riscontrabile da documentazione, che ne dimostri concretamente l’assenza. 2b) VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO Il comma 1 bis dell’art 28 del D.Lgs 81/2008 prevede che la valutazione dello stress lavoro correlato sia “effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quarter), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”. chiede, pertanto, a codesta Commissione se per gli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si debba procedere alla valutazione dello stress lavoro correlato. 2c) PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI L’art 18 comma 1 lett. l) del D.Lgs 81/2008 prevede che il Datore di lavoro debba “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”. Sia l’articolo 36 che l’articolo 37 riferiscono l’obbligo a carico del Datore di Lavoro rivolto a tutti i lavoratori. chiede, pertanto, a codesta Commissione se per gli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si debba procedere alla formazione di tutti i lavoratori, intendendo tra questi anche quelli che hanno funzione dirigenziale e direttiva e non rivestano, a loro volta, ruolo di datore di lavoro. 2D INDIVIDUARE IL RLS SECONDO LE PREVISIONI DEL D.LGS 81/2008 L’art 47 del D.Lgs 81/2008 regola, tra l’altro, le procedure di individuazione del RLS. In particolare distingue il caso di aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori da quello ove ne siano presenti più di 15. In questa ultima ipotesi la norma prevede che ”il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”. chiede, pertanto, a codesta Commissione se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DI FUNZIONI L’art 16 del D.Lgs 81/2008 ammette la delega di funzioni imponendo alcuni limiti, tra i quali “ che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità, ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” e “ che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”. chiede, pertanto, a codesta Commissione se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all’interno dell’azienda o unità produttiva nei casi in cui, anche manifestatesi singolarmente, nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione (così come prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008), senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate”. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. Il Responsabile Area Nazionale Contrattazione-Sicurezza 81-08 Roberto Traverso
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 21:31:08 +0000

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