VALIDA LA NOTIFICA ALLA FALSA MOGLIE Corte di cassazione - - TopicsExpress



          

VALIDA LA NOTIFICA ALLA FALSA MOGLIE Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 1° agosto 2013 n. 18492 Notifica legittima se effettuata nei confronti di persona qualificatasi come moglie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 18492/2013. Secondo la Suprema corte: “Il giudice del merito ha dato prevalenza alla documentazione depositata in giudizio e dalla quale risultava che la F. non fosse in rapporto di coniugio né convivente con lo S., senza curarsi del fatto che la F. medesima (con dichiarazione resa all’ufficiale che aveva curato la notifica, e perciò dotata di fede privilegiata ai sensi dell’art.2700 c.c.) si era qualificata moglie convivente ed aveva accettato di ricevere la notifica”. “Di tanto - prosegue la sentenza - il giudice del merito avrebbe dovuto contentarsi per ritenere efficace e valida la notifica, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte”. E la Corte cita un proprio precedente (sentenza n. 239/2007) secondo cui: “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario”.
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 16:58:00 +0000

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