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Agenti e Rappresentanti di commercio Avvertenze generali Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio, pertanto dal 12 maggio 2012 l’inizio delle attività di Agente o Rappresentante di commercio devono essere dichiarate all’ ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l’attività utilizzando l’apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L’attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA. Nella sezione REQUISITI del modello SCIA dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA. Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa. Definizione E’ agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. E’ rappresentante di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. L’attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile con il lavoro dipendente e con l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione. Requisiti I requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l’attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa. I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa individuale o della società. Morali: non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione – inabilitazione – per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Professionali: aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle regioni. oppure: aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come legale rappresentante o alle dipendenze di una impresa esercente la produzione o il commercio, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendita purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della SCIA (1° e 2° livello del contratto del commercio – 6° e 7° livello del contratto dell’industria) o come collaboratore familiare. oppure: aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. oppure: di essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività). oppure: di essere stato iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 12/05/2017). oppure: (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007). Titoli di studio Per diventare agenti o rappresentanti è opportuno aver seguito un percorso di studi a indirizzo commerciale. La recente riforma dell’istruzione, prevede la possibilità di iscriversi a un Istituto Tecnico – Settore economico - Indirizzo amministrazione, finanza e marketing oppure Indirizzo turismo o ancora Settore tecnologico - Indirizzo informatica e telecomunicazioni. Il percorso scolastico si articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l’esame di Stato. Per ciò che concerne la formazione universitaria, invece, vi sono alcune classi di laurea di primo livello che posso risultare utili allo svolgimento di queste professioni: L14 - Scienze dei servizi giuridici; L18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L33 - Scienze economiche; L36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Chi non è in possesso di questi titoli di studio, ma desidera ugualmente intraprendere tali professioni, deve frequentare il corso per Agente e Rappresentante di commercio, organizzato periodicamente dalle Camere di Commercio, dalle associazioni di categoria o dalle scuole autorizzate dalle Regioni. Il corso dura circa tre mesi per un totale di circa 80/100 ore, al termine del quale bisogna sostenere un esame. Per sapere quali sono le scuole o gli enti realmente autorizzati dalle Regioni a organizzare i corsi ci si può rivolgere alla Camera di Commercio o alle associazioni di categoria della propria zona. E’ molto utile anche la conoscenza delle lingue straniere al fine di offrire consulenze a clienti internazionali. Condizioni di Incompatibilità per lo svolgimento dell’attività: non svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici (è compatibile l’impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale o non superiore al 50%); non svolgere attività di agente di affari in mediazione o essere iscritto nell’ apposita sezione Rea. Soggetti legittimati a presentare la SCIA (Il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell’attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica). Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano le attività di Agente o Rappresentante di commercio devono presentare la SCIA sottoscritta digitalmente (dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore della società) all’ ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica; I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività per conto dell’impresa devono compilare la sezione REQUISITI; Le Persone Fisiche in possesso dei requisiti che cessano di svolgere l’attività all’ interno di un’impresa possono richiedere di essere iscritti nell’ apposita sezione del REA per mantenere i requisiti già acquisiti in precedenza. Allegati della SCIA attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate per tasse e concessioni governative Attenzione: tale versamento non deve essere effettuato quando il soggetto dichiara i requisiti dell’opzione D) cioè essere iscritto nell’ apposita sezione REA; nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmati digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati. Sanzioni l’esercizio dell’attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00. (art. 9 L. 204/85) Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall’iscrizione nell’apposita sezione REA. Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA. Ricorsi Avverso i provvedimenti inibitori riguardanti l’attività di agente o rappresentante di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tesserino L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell’interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l’attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente o rappresentante di commercio. In caso di cessazione dell’attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita. Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese la copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti. Imprese estere Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’ Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento). La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia; nei 30 giorni antecedenti l’impresa comunitaria deve presentare una dichiarazione al Ministero dello Sviluppo Economico (libera prestazione di servizi). Verifica della permanenza dei requisiti Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’ impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società. Anche per le posizioni iscritte nell’ apposita sezione del REA, almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione, viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti. Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative. Periodo transitorio (dal 12/05/2012 al 12/05/2013) Tutte le imprese attive e iscritte nel Ruolo agenti e rappresentanti di Commercio fino al 11/05/2012 devono compilare il modello ARC sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/Rea per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l’attività e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia della sede principale entro il 12/05/2013; dopo tale data alle imprese inadempienti verrà iniziato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività. Le persone fisiche iscritte nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio fino al 11/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa devono compilare il modello ARC sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO) e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza entro il 12/05/2013; dopo tale data non potranno più iscriversi nell’apposita sezione transitoria del REA. L’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà comunque requisito professionale abilitante per l’inizio dell’attività fino al 12/05/2017. Modifiche e/o Cessazioni Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello ARC alla sezione MODIFICHE in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’ attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI se trattasi di nuova nomina. Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente o rappresentante, vedi le istruzioni dell’inizio attività e le avvertenze generali). I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell’apposito paragrafo “soggetti legittimati alla presentazione della SCIA”. Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Persone fisiche che cessano l’attività I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’ interno di un’impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’ apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello ARC sezione ISCRIZIONE NELL’ APPOSITA SEZIONE (A REGIME). Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese. Diritti di segreteria (in vigore dal 01/08/12 – decreto direttoriale 17/07/12) Società ed enti collettivi Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni € 90,00 I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle Imprese. Iscrizione e modificazioni dati REA € 30,00 I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle Imprese. Imprese individuali Iscrizione e modificazioni € 18,00 I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all’ iscrizione nel REA. Rilascio tessera di riconoscimento € 25,00 Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204. Periodo transitorio (dal 12/05/12 al 12/05/13) Aggiornamento posizione RI/REA oppure iscrizione apposita sezione REA € 18,00 Tale diritto è dovuto da tutte le società e le imprese individuali attive e iscritte nel ruolo al 12/05/2012 che devono presentare il modello per l’aggiornamento della posizione Registro Imprese/Rea entro il 12/05/2013. Tale diritto è inoltre dovuto dalle persone fisiche inattive e iscritte al ruolo al 12/05/2012 che vogliono iscriversi nell’apposita sezione del Rea.
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 15:01:31 +0000

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