DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, - TopicsExpress



          

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109 Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dellarticolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dallarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce lAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). (13G00152) (GU Serie Generale n.230 del 1-10-2013) Testo in vigore dal 16 ottobre 2013 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto larticolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dallarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dellinterno lAnagrafe nazionale della popolazione residente; Visto larticolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62, comma 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; Visto larticolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede ladozione di un regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifiche necessarie alladeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte dallarticolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto larticolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani allestero»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellIstituto Nazionale di Statistica, ai sensi dellarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per lesecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sullanagrafe ed il censimento degli italiani allestero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino dellIstituto nazionale di statistica», ed in particolare larticolo 2, comma 2, lett. c); Visto il decreto del Ministro dellinterno 19 gennaio 2012, n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dellINA»; Sentito lIstituto nazionale di statistica, che si è espresso con parere del 18 aprile 2013; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 24 aprile 2013; Acquisita lintesa con lAgenzia per lItalia digitale; Acquisita lintesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13 giugno 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelladunanza del 25 luglio 2013; Sulla proposta del Ministro dellinterno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione dellANPR 1. Ai sensi del presente regolamento lAnagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è costituita dallIndice nazionale delle anagrafi (INA), di cui allarticolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dallAnagrafe degli Italiani residenti allEstero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dellarticolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalità di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dellANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti lorganizzazione e il flusso dei dati. Art. 2 Modalità di funzionamento dellANPR 1. LANPR subentra ai sistemi informativi di cui allarticolo 1, comma 1, garantendo lerogazione dei servizi resi da tali sistemi. 2. LANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi lindirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dellinterno previsto dallarticolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dallarticolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Le fasi relative allattuazione dellANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonchè i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. Art. 3 Convenzioni per laccesso ai dati contenuti nellANPR 1. Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dallANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte alladesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dellarticolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono allattuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Questo documento definisce le fasi progettuali con cui sarà istituita lAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che subentra allINA, allAIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti allestero tenute dai comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014. Il documento descrive in particolare la soluzione relativa alle modalità di scambio dei dati tra le anagrafi comunali e lAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra questultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle informazioni anagrafiche. Tale soluzione garantisce: - lintegrità e la riservatezza dei dati scambiati; - la sicurezza dellaccesso ai servizi; - il tracciamento delle operazioni effettuate. Viene inoltre descritta la soluzione necessaria per gestire la fase transitoria fino alla realizzazione della soluzione definitiva. 2. GLOSSARIO ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici SOAP: Simple Object Access Protocol SPC: Sistema Pubblico di Connettività SSL: Secure Socket Layer HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer WS-Security: Web Service Security 3. PREMESSA Il CNSD costituito con decreto del Ministro dellinterno del 23 aprile 2002 presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, è uninfrastruttura tecnologica alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla stessa Direzione centrale. Al predetto Centro sono affidate, in particolare, tutte le funzioni connesse alla gestione, allaggiornamento e alla consultazione dellANPR. Il progetto per la realizzazione dellANPR si articola in tre fasi, di cui le prime due sono necessarie per gestire il periodo transitorio che precede la completa implementazione della soluzione definitiva. fase 1 - è la fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati; fase 2 - è la fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti allestero nellANPR. In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dellANPR contestualmente ai servizi resi dallINA e dallAIRE. fase 3 - è la fase definitiva che decorre dal 1° gennaio 2015 in cui lANPR subentra alle anagrafi comunali. Nel seguito del documento viene fornita una descrizione più dettagliata delle tre fasi suddette. 4. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA SOLUZIONE Linfrastruttura e le misure di sicurezza descritte in questo paragrafo si riferiscono alla fase 3 cioè alla soluzione definitiva sopraindicata, ad eccezione del paragrafo 4.6, descrittivo delle fasi transitorie. 4.1 CNSD Dal punto di vista dellarchitettura logica del sistema, linfrastruttura del CNSD è composta da: 1. sistema di servizi, realizzati tramite Web Services, per linteroperabilità con gli enti della Pubblica Amministrazione o degli organismi che erogano pubblici servizi interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, secondo le regole tecniche dellSPC o esposti su Internet laddove non sia presente SPC; 2. sistema di servizi fruibili tramite Web Services o attraverso unapplicazione web. Tali servizi, esposti su Internet e/o su SPC, sono utilizzati dalle postazioni comunali per tutte le operazioni inerenti lelaborazione delle informazioni anagrafiche di interesse; 3. banca dati ANPR; 4. banca dati delle utenze/profili associati; 5. banca dati delle postazioni; 6. banca dati dei dati di tracciamento delle operazioni; 7. Certification Authority utilizzata per lemissione dei certificati. 4.2 Comuni I comuni, sono dotati di apposite postazioni provviste di una connessione a SPC o, se questa non disponibile, ad Internet. Ogni postazione è dotata di: 1. lettore di smart-card necessario per lidentificazione certa delloperatore e relativo certificato; 2. un certificato interno necessario per lidentificazione della postazione da cui viene effettuato laccesso. 4.3 Altre Pubbliche Amministrazioni Per accedere ai servizi resi disponibili dallANPR, le Pubbliche Amministrazioni o gli organismi che erogano pubblici servizi stipulano con il Ministero dellinterno apposite convenzioni ai sensi dellart. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, nonchè specifici accordi di servizio. 4.4 Il sistema di accesso ai servizi e di scambio dati Lamministrazione comunale usufruisce dei servizi di cui al punto 2 del paragrafo 4.1, utilizzando un software, che rispetti le specifiche tecniche fornite dal CNSD, connesso con i Web Services, messi a disposizione dal CNSD, oppure unapplicazione web fornita dallo stesso CNSD. Laccesso ai servizi è garantito dall«autenticazione forte» dellutente tramite luso di una smart-card che contiene il certificato di autenticazione delloperatore autorizzato e dallidentificazione della postazione tramite il certificato memorizzato al suo interno; entrambi i certificati sono emessi dalla Certification Authority di cui al punto 7 del paragrafo 4.1. Lidentificazione e lautorizzazione delloperatore e della postazione viene effettuata mediante un servizio, esposto centralmente sullANPR, che controlla la validità dei certificati e il profilo autorizzativo. Le utenze e le postazioni sono censite allinterno di due database centrali, di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 4.1, corredati di opportuni strumenti per il loro popolamento. Le informazioni scambiate viaggiano in modalità sicura su rete di comunicazione SPC ovvero, se questa non disponibile, tramite Internet, in ogni caso mediante protocollo HTTPS per garantire la riservatezza del dato. Per quanto riguarda il colloquio con gli enti della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, è previsto un insieme di servizi che utilizzano SPC come rete di comunicazione o Internet laddove non presente SPC. 4.5 Misure di sicurezza Larchitettura sopradescritta consente lesatta associazione tra la postazione, lutente e i dati acceduti. Tali informazioni sono tracciate e conservate, includendo i riferimenti temporali e i soggetti i cui dati sono stati trattati. Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti. Per il colloquio tra i comuni e il CNSD si adottano i meccanismi tipici dellinteroperabilità quali i Web Services, il protocollo SOAP e la WS-Security. Questultima garantisce lapplicazione delle policy di sicurezza previste per linterscambio dati. Il protocollo di comunicazione adottato è SSL che garantisce la riservatezza dei dati su reti pubbliche. Lidentiticazione dellutente e della postazione avviene attraverso due certificati distinti, il primo residente sulla smart-card, della cui gestione e conservazione è responsabile loperatore assegnatario, laltro certificato memorizzato internamente alla postazione, della cui gestione e conservazione è responsabile lamministratore dei sistemi informativi comunali. 4.6 Fasi transitorie Nelle more della completa implementazione della soluzione definitiva, sono previste due fasi transitorie già enunciate in premessa. 4.6.1 - Fase 1 In questa fase lANPR garantisce i servizi resi dallINA e dallAIRE (ai sensi dellart. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) continuando ad operare secondo le attuali modalità di cui allallegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 e restano inalterate lorganizzazione ed i flussi dei dati nonchè i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di comunicazione secondo quanto indicato nel presente allegato tecnico. Lattuale meccanismo di sicurezza, che protegge il collegamento tra i comuni con il CNSD ed il CNSD con altri Enti, viene sostituito da un canale di comunicazione protetto dal protocollo HTTPS, con mutua autenticazione della postazione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR. I comuni continuano ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso file corrispondenti agli attuali formati. Lidentificazione dellutente continua ad essere effettuata secondo le modalità indicate nellallegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 che prevedono un meccanismo di autenticazione basato sulluso di utente/password al fine di identificare loperatore. Per il censimento degli utenti viene utilizzato il database delle utenze già presente presso il CNSD. Le Amministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono dei servizi del Centro attraverso file corrispondenti agli attuati formati. Il collegamento è assicurato attraverso le metodologie standard di cooperazione tra enti. 4.6.2. - Fase 2 In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dellANPR contestualmente ai servizi resi dallINA e dallAIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti allestero nellANPR. Le informazioni anagrafiche sono registrate su entrambi i sistemi, quello comunale e quello centrale dellANPR. A tale fine è necessario adeguare le procedure di invio delle informazioni anagrafiche per realizzare un meccanismo di allineamento automatico tra le banche dati relative alle anagrafi comunali e quella centrale. Il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso la nuova banca dati ANPR è analogo a quello della fase 1 fermo restando che i meccanismi implementati saranno quelli di cui alla fase 3 descritti al paragrafo 4.5. Effettuata la migrazione delle anagrafi comunali nellANPR, le banche dati relative alle anagrafi comunali vengono dismesse.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 18:13:54 +0000

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