INTERVENTO DEL CONSIGLIERE IARIA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL - TopicsExpress



          

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE IARIA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.06.2013 SULLA DISCUSSIONE RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2012. Il sottoscritto consigliere Iaria Tommaso, nell’espletamento del proprio mandato elettorale, preso atto che l’Amministrazione guidata dal sindaco Mafrici persiste nel voler nascondere ai cittadini la grave situazione economico-finanziaria dell’ente: CONSIDERATO - Che i residui attivi (somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio) allocati nel conto consuntivo sottoposto al vaglio di questo Consiglio, per la complessiva somma di € 12.065.663,54 sono determinanti nell’an e nel quantum per attestare, fedelmente, il risultato contabile di amministrazione nonchè i riflessi degli stessi sugli equilibri del bilancio; - Che il legislatore ha fissato una regola essenziale per la buona tenuta della contabilità: prima di poter inserire i residui attivi o passivi nel conto di bilancio, essi devono essere RIACCERTATI (art. 228 del D.Lgs. 267/2000). E’ questa un’operazione complessa consistente nell’analisi e valutazione delle ragioni o meno a seguito delle quali mantenere (in tutto o in parte) le posizioni creditorie e/o debitorie, per effetto della quale si possono verificare maggiori ovvero minori residui attivi o minori residui passivi per sopravvenuta insussistenza o inesigibilità oppure per prescrizione; - Che nel D.Lgs. n.267/2000 sono espressamente indicate l’accezione, le fattispecie e le modalità generali di rilevazione dei residui attivi: in particolare l’art. n.189, comma 1, definisce i residui attivi come “somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio”, precisando, al comma 2, che “sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata”. I residui attivi, in altri termini, possono genericamente definirsi come crediti provenienti dagli anni precedenti che concorrono positivamente alla determinazione del risultato di amministrazione il quale, come noto, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, ai sensi dell’art. n.186 del T.U.E.L.; - Che in sede di rendicontazione l’articolo n.228 del T.U.E.L. prevede la verifica generale dei residui: il comma 3 di tale articolo recita testualmente, infatti, che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di RIACCERTAMENTO degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”. L’importanza di questa operazione si deduce anche dall’obbligo di allegare al rendiconto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come previsto dall’art. 227, comma 5, del Tuel; - Che la condizione di insussistenza di un residuo attivo, riscontrabile ponendo in essere la suddetta operazione di riaccertamento dei residui, consiste nella materiale presa d’atto che è venuto meno un elemento essenziale dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, somma e scadenza), ai sensi dell’art. n.179 del T.U.E.L. Una volta preso atto dell’impossibilità di riscossione del residuo bisogna procedere allo stralcio dello stesso; - Che il Tuel all’art. n.230, prevede che “gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione” e, conseguentemente, al verificarsi delle condizioni di insussistenza e di inesigibilità si hanno anche riflessi sulla determinazione del risultato economico della gestione tanto che l’articolo n.229 del Tuel elenca, tra gli oneri straordinari del conto economico, la svalutazione di crediti e le insussistenze dell’attivo (minori crediti e minori residui attivi); - Che il D.P.R. n.194/1996 prevede nella struttura del bilancio di previsione e del conto del bilancio un apposito fondo svalutazione crediti all’intervento n.10 delle spese correnti (per i Comuni), con l’evidente scopo (di tale fondo) di compensare le minori entrate per inesigibilità dei crediti, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, con la eventuale allocazione nella struttura del conto del patrimonio, attivo, di una apposita voce A III 4 denominata “Crediti di dubbia esigibilità” alla quale è detratto il fondo svalutazione crediti; - Che, nel caso che ci occupa, non può essere ignorato il richiamo all’ossequio dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti (residui attivi) strettamente correlato con il ruolo dei principi contabili che consiste nel fornire un supporto tecnico nell’applicazione delle norme di legge in tema di ordinamento finanziario e contabile; - Che nel principio contabile n. 2, punto 19, si precisano innanzitutto gli elementi fondamentali dell’accertamento delle entrate, fra i quali il diritto di credito che deve essere connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: “Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l’ammontare; è esigibile se sia venuto in scadenza nell’esercizio o, per la riscossione del relativo importo, l’ente abbia autonomamente fissato il versamento nell’anno successivo, ovvero abbia concesso al debitore una dilazione di pagamento che cada negli esercizi successivi”; - Che altre indicazioni più operative in tema di riaccertamento dei residui si annoverano nel principio n.3, punto 51 laddove si prevede l’obbligatorietà della verifica “per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti” nonché l’adozione di “un comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti essenziali”. VISTO - La Circolare del Ministero dell’Interno, n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995, la quale dispone che, per gli esercizi finanziari successivi all’anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza dirigenziale, disposizione questa richiamata nel principio contabile n.2, punto 89, che afferma la competenza ad effettuare le operazioni di riaccertamento in capo ai singoli responsabili dei servizi e la necessità di redigere un apposito elenco allegato al conto del bilancio contenente i residui attivi eliminati per insussistenza o per intervenuta prescrizione (principio 2, n. 33), - La relazione dell’Organo di Revisione che attesta come !!! Ribadiamo in questa sede il nostro voto contrario ad uno schema di rendiconto che certifica, incontrovertibilmente, che i dati in esso contenuti hanno poca o nulla attinenza con la realtà e servono solo ad occultare la crisi economica dell’Ente, incerta solo per quanto attiene l’entità, e che condizionerà negativamente la gestione amministrativa. La trasparenza e la correttezza amministrativa avrebbero imposto delle verifiche accuratissime dalle quali trarre indicazioni certe ed univoche sullo stato dei conti del comune tali da non lasciare alcun dubbio ai cittadini. In particolare: 1. I cittadini dovrebbero sapere se nel conto consuntivo 2012 sono stati riportati tutti i rapporti patrimoniali di dare ed avere, di debito e credito, con enti, società partecipate, altri terzi ed in particolare il debito vantato dagli eredi Ermidio che ammonta a circa € 200.000,00; 2. RESIDUI ATTIVI: desideriamo sapere quali siano le ragioni di mantenimento e in particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi (art. 189 del T.U.). Il Dott. Marra ci deve dire se è stato verificato il permanere delle ragioni del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza, ci deve dire che non siamo di fronte a residui attivi nei confronti di soggetti deceduti o falliti, o per i quali sia intervenuta la prescrizione, ci deve dire adesso che non siamo di fronte a residui attivi controversi e di dubbia o difficile esazione; 3. RESIDUI PASSIVI: chiediamo di verificare: 1) l’esistenza ed importo delle richieste di pagamento presentate entro la data del 31.12.2012, sotto qualsiasi forma (fatture, note, solleciti, decreti ingiuntivi etc…) da Avvocati e professionisti vari, per le quali non risulta assunto dal Comune l’atto di impegno spesa e siano prive di copertura assicurativa; 2) l’esistenza di decreti ingiuntivi presentati entro la data del 31.12.2012, per le quali non risulta assunto dal Comune l’atto di impegno spesa e siano privi di copertura assicurativa; CONCLUSIONI Cari colleghi come vedete noi vogliamo conoscere l’esatta situazione patrimoniale del Comune, l’ammontare dei crediti e dei debiti, vogliamo sapere se i 12.065.663,54 euro al 31.12.2012 di residui attivi sono crediti certi, liquidi ed esigibili, vogliamo sapere se oltre ai residui passivi esposti nel conto consuntivo ci sono altri debiti, a conoscenza del Comune, ma per i quali non è stato assunto alcun atto di impegno. Chiediamo che sia fatta chiarezza in merito all’enorme mole di residui attivi da voi indicato in € 12.065.663,54 e lo facciamo nell’esclusivo interesse dei cittadini, senza offendere nessuno, con la coscienza serena di chi ha il compito istituzionale di controllare l’operato della maggioranza. Oggi la credibilità del sistema politico è intaccata non solo da un circo variegato di personaggi fuori dal tempo e poco adatti ai luoghi ma anche dalla scarsa o nulla capacità autoimmunitaria, o se preferite autopulente, del sistema medesimo.Il nodo è quindi nel sistema, sosteneva circa quindici anni fa Emanuele Macaluso nella prefazione ad un libro inchiesta, . Si coglie di questa vicenda, che per alcuni aspetti sfiora la follia amministrativa, il comportamento dei protagonisti e delle istituzioni: il nodo, appunto. Si sono tenuti vari Consigli durante i quali i consiglieri di minoranza hanno pubblicamente denunciato la falsità della situazione rappresentata dai documenti contabili sottoposti al Consiglio per l’approvazione. Gli stessi Consiglieri hanno protestato denunciando anche sulla stampa l’occultamento di debiti a carico dell’Ente. E se da parte dell’apparato burocratico c’era da aspettarsi una risposta svogliata, cioè diluita quanto più possibile nei tempi e nei contenuti, diversa doveva essere la reazione delle altre istituzioni. Il mestiere (a me piace definirlo così) del giornalista si è ridotto oggi ad essere, nella migliore delle ipotesi, una parodia del povero correttore di bozze: non ci sono più le inchieste, non ci sono più le domande a bruciapelo, non si rincorrono più le notizie ma si pretende addirittura che sia la notizia stessa a rincorrere il giornalista per essere pubblicata! E che dire poi di chi assiste in Consiglio alla denuncia, reiterata nel tempo, di un Consigliere su un fatto specifico e non procede di conseguenza… Ecco spiegato come e perché oggi questa maggioranza trasparente e legalitaria in tutto fuorchè nei fatti si può permettere il lusso di far finta di niente, di far finta che tutto è a posto madama la marchesa… I guai, per i cittadini, arriveranno dopo! Tommaso Iaria
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 05:13:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015