Lavoro occasionale: nessuna ritenuta sulle spese - TopicsExpress



          

Lavoro occasionale: nessuna ritenuta sulle spese necessarie Risoluzione 49/E dell’11 luglio 2013 Risoluzione 49/E - L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 luglio 2013, rispondendo a un interpello posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia, ha chiarito che non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte l’indennizzo erogato dal committente per i costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale. L’interpello - L’interpello viene posto dall’istituto italiano di tecnologia che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’alta formazione tecnologica del Paese, e invita studiosi provenienti da altre istituzioni scientifiche, allo scopo di visitare i propri laboratori e di svolgere seminari (cosiddetti invited speakers). Per l’attività di relatore, svolta solitamente dai docenti a titolo di lavoro autonomo occasionale, non viene corrisposto alcun compenso personale, ma soltanto un rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio). Tenuto conto che gli studiosi invitati non percepiscono reddito imponibile e considerato che compensi e spese coincidono, viene posto interpello all’Agenzia in merito alla necessità o meno dell’applicazione, in questi casi, della ritenuta alla fonte. Determinazione del reddito di lavoro autonomo - Le disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo e di quello di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Nello specifico il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir), mentre il reddito di lavoro autonomo occasionale è invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, Tuir). Quindi, nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale, è determinante effettuare il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo. Le valutazioni dell’Agenzia – Nel caso specifico dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha valutato che si genera un reddito diverso derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, perché il compenso è pari alle spese sostenute. Per evitare che l’Istituto sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte per attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuite, viene precisato che se le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, l’Istituto non è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio. Tale soluzione si applica, alle stesse condizioni, anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente. Rilevanza dei costi per il committente - In ogni caso, rimane la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il percipiente inoltre non dovrà riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Spese che eccedono lo stretto necessario - A conclusioni diverse si perviene quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo così venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta.
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 10:47:43 +0000

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