Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo Area 1 - TopicsExpress



          

Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo Area 1 bis: Ordine e Sicurezza pubblica Prot. n. M_ITPR_CAUTG00051932007-01-19 Cagliari, 19 gennaio 2007 AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI: ASSEMINI, CAPOTERRA, FURTEI, GESICO, GESTURI, GONNOSFANADIGA, PULA, SAMASSI, SANLURI, SANT’ANTIOCO, , SARROCH, SEGARIU SELARGIUS, SERRAMANNA, SETZU, TUILI, USSANA, VALLERMOSA, VILLACIDRO, VILLANOVAFORRU, VILLA SAN PIETRO E VILLASOR. Oggetto: Compagnie barracellari - durata dell’incarico. Questo Ufficio, con precedenti circolari, ha richiamato l’attenzione delle SS.LL, sulle modalità e i tempi per la costituzione e il rinnovo delle compagnie barracellari. Si rende necessario fornire ulteriori indicazioni operative, in caso di proroga delle predette, per quanto riguarda la permanenza della qualifica di agente di p.s. dei componenti e la verifica dei requisiti soggettivi all’uso delle armi, anche, alla luce dell’avviso espresso dal Ministero dell’Interno interessato al riguardo. Per quel che concerne la qualifica di agente di p.s. il citato Dicastero ritiene che non sia necessario il rinnovo della stessa da parte del Prefetto, in considerazione dell’art. 9 comma 2 della legge regionale n. 25 del 15/07/1988, che di fatto prevede in caso di mancata disdetta “una proroga tacita” della compagnia per ulteriori tre anni Ciò risulta in linea con l’intento del legislatore regionale di consentire il proseguimento dell’attività e l’esercizio delle funzioni proprie della compagnia, la quale tra l’altro al termine dei tre anni, è tenuta a proporre al consiglio comunale una terna di nomi per la designazione del nuovo capitano, incarico per il quale, invece, non è prevista proroga. = 2 = Per quanto riguarda, poi, la nuova documentazione da esibire alla scadenza del triennio, per la verifica e la dimostrazione della idoneità psico-fisica e tecnica al maneggio della armi, da parte dei barracelli che abbiano in dotazione l’arma, è stato evidenziato che: - il disposto dell’art. 12, comma 2 del DPR 348/1979 autorizza il personale in possesso della qualifica di agente di P.S. a portare le armi del tipo stabilito dal Prefetto. Inoltre, detto porto d’armi non avviene sulla base del rilascio di una licenza ex art. 42 T.U.L.P.S., ma è consentito dal solo conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte dell’Autorità provinciale, in analogia con quanto previsto per gli appartenenti ai corpi delle polizie locali. Il comma 2 dell’art. 9 dello stesso D.P.R. n. 348/79 nel prevedere, in caso di mancata disdetta, la vigenza della compagnia e, quindi, anche della qualifica di agenti di p.s. in capo ai singoli barracelli, non rende automatico il perdurare in capo al soggetto di tutti i requisiti previsti dalla legge per il porto e la detenzione dell’arma. Ne consegue che, non essendo prevista, nel citato D.P.R. alcuna deroga in materia di accertamento dei requisiti psicofisici, a favore dei soggetti in questione, è da ritenersi che l’Ente Locale, prima di assegnare l’arma, deve far sottoporre l’interessato alle indagini sanitarie previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d’armi. Tanto premesso, risulta necessaria la verifica annuale del possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28/04/1998, mediante l’acquisizione della certificazione medica aggiornata, così come previsto per gli appartenenti alle polizie locale in base all’art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull’ordinamento della polizia municipale. = 3 = In merito al requisito della capacità tecnica all’uso delle armi, il Ministero dell’Interno ritiene che la stessa possa essere comprovata dall’iscrizione annuale ed al superamento di un corso regolamentare di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall’art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 287. Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di p.s. entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questo Ufficio: - la certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in Questura qualora l’interessato titolare di una licenza di porto d’armi abbia già prodotto nell’anno analoga certificazione; - la documentazione attestante l’iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale. Si prega, pertanto, di voler comunicare le sopra richiamate modalità operative ai competenti Uffici e ai Capitani delle compagnie barracellari, confidando nella consueta disponibilità e collaborazione. IL PREFETTO Orrù
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 08:20:01 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015