RATEAZIONE FINO A 120 RATE Il Decreto del Ministro - TopicsExpress



          

RATEAZIONE FINO A 120 RATE Il Decreto del Ministro dell’Economia emanato il 6 novembre 2013 in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo, in attuazione delle disposizioni introdotte dal dl n. 69/2013 (Decreto del Fare), pubblicato nella G.U. n. 262 del 8 novembre 2013, consente ai debitori che si trovano in temporanea difficoltà a causa della crisi di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili. Il Decreto definisce: a) piano di rateazione ordinario: quello della durata massima di 72 rate; b) piano di rateazione in proroga ordinario: quello conseguente ad una proroga della durata massima di 72 rate; c) piano di rateazione straordinario: quello della durata massima di 120 rate; d) piano di rateazione in proroga straordinario: quello conseguente ad una proroga della durata massima di 120 rate. Il piano di rateazione straordinario (massimo 120 rate) tuttavia, può essere ottenuto solo in presenza dei seguenti presupposti, che il debitore deve attestare con istanza motivata da produrre allagente della riscossione: - Comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere dovuta alla congiuntura economica; - La circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore. Gli ulteriori requisiti per ottenere la rateazione straordinaria (o la proroga straordinaria) sono: - Accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano ordinario; - Solvibilità dello stesso debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile. A tal riguardo il Decreto prevede che le due condizioni sussistano quando l’importo della rata è superiore: - al 20% del reddito mensile nel caso di persone fisiche o di ditte individuali con regimi fiscali semplificati, accertato mediante l’indicatore della situazione reddituale rilevabile dal modello ISEE da allegare allistanza. - al 10% del valore della produzione su base mensile per gli altri soggetti. Il debitore può quindi chiedere: 1. un piano di rateazione ordinario, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà; 2. un piano di rateazione straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Se non viene accolta la richiesta del piano straordinario, il debitore può comunque chiedere un piano ordinario, anche in proroga, attesa la diversità dei presupposti. In via transitoria, è stabilito che i piani di rateazione ordinari, anche in proroga, già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui appresso, essere aumentati fino a 120 rate. Si ricorda che il Decreto del Fare aveva già stabilito: - limpignorabilità dellabitazione principale e dei beni strumentali (vale a dire quelli utilizzati nellattività dimpresa o di lavoro autonomo); - la possibilità di saltare otto rate (prima erano due) senza decadere dal piano di rateazione.
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 15:12:42 +0000

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