STATUTO Art. 1 : NATURA, FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI Il - TopicsExpress



          

STATUTO Art. 1 : NATURA, FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI Il “CENTRO DEMOCRATICO” è un partito politico nazionale, organizzato su base regionale, che ha come scopo la partecipazione dei cittadini alla promozione del bene comune. Opera con metodo democratico, sulla base dei valori e principi che ne costituiscono il patrimonio culturale ed ideale. L’impegno del “Centro Democratico” è orientato all’attuazione del primato della persona e dei suoi diritti fondamentali inviolabili; alla centralità del lavoro come fondamento della dignità umana, alla responsabilità intergenerazionale, alla solidarietà verso i più deboli, al rifiuto di ogni forma di discriminazione, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla libertà di iniziativa economica per la creazione di ricchezza e di benessere sociale. Il simbolo del “Centro Democratico” è così descritto: “Il logo è composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore su fondo bianco vi è una composizione di lettere “C” e “D” in carattere maiuscolo. La lettera “C” è di colore rosso e contiene al suo interno la lettera “D” di colore bianco il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza superiore vi è inoltre il lettering “DIRITTI E LIBERTA’” i cui caratteri maiuscoli di colore nero, seguono la curva della circonferenza. Nella semicirconferenza inferiore su fondo arancio, scritto su due livelli, vi è il lettering “CENTRO DEMOCRATICO” in carattere maiuscolo e di colore bianco”. Art. 2 : SEDE Centro Democratico ha sede in Roma, e può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all’estero. Art. 3 :REQUISITI DEGLI ADERENTI Possono essere aderenti del “Centro Democratico” tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico, abbiano formalmente aderito. La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa. Con l’iscrizione al “Centro Democratico”, gli aderenti accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti. Sono considerati dimissionari gli aderenti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera. Il regolamento per le adesioni approvato dal Consiglio nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito e l’importo della quota associativa. Art. 4 :GLI ADERENTI Ogni aderente è tenuto all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere attivamente alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità del partito. In particolare ogni aderente è tenuto a: partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione; concorrere alla formazione delle liste del Centro Democratico ad ogni livello; tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche; concorrere a sostenere l’attività del partito; tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun aderente, favorendo l’ampliamento delle adesioni al movimento politico ed avendo particolare riguardo alla tutela delle minoranze. Art. 5: PERDITA DELLA QUALITA’ DI ADERENTE La qualità di aderente del “Centro Democratico” si perde nei seguenti casi: dimissioni; mancato rinnovo dell’adesione al partito in occasione della campagna di tesseramento; espulsione; condanna passata in giudicato per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia. Le dimissioni da aderente devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale. Art. 6 – ORGANI SOCIALI Sono organi del “Centro Democratico”: il Congresso nazionale; l’Assemblea nazionale; il Consiglio nazionale; La Direzione nazionale; il Presidente nazionale; il Tesoriere nazionale; il Collegio Sindacale; il Collegio dei Probiviri; i Coordinamenti regionali; i Coordinamenti provinciali; i Circoli comunali. Art. 7 – IL CONGRESSO NAZIONALE Il Congresso nazionale si compone secondo le modalità definite da apposito regolamento approvato dall’Assemblea nazionale. Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica. Il Congresso nazionale è convocato dall’Assemblea nazionale almeno ogni tre anni ed elegge il Presidente nazionale ed i componenti elettivi dell’Assemblea nazionale. Art. 8 : L’ASSEMBLEA NAZIONALE L’Assemblea nazionale è composta dai delegati eletti dal Congresso nazionale e da alcune figure di diritto, previste da un regolamento approvato dal Congresso nazionale. L’Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti. L’Assemblea nazionale è l’organo che determina le politiche del “Centro Democratico”secondo le linee guida indicate dal Congresso nazionale ed elegge, su proposta del Presidente nazionale, i componenti del Consiglio nazionale e il Tesoriere nazionale a maggioranza semplice. Elegge, altresì, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri. É il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo. E’ convocata e presieduta dal Presidente Nazionale. L’Assemblea nazionale svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti regionali e riconosce con apposito regolamento le articolazioni territoriali. L’Assemblea nazionale può modificare ed integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi. L’Assemblea nazionale stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l’adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali. L’Assemblea nazionale può integrare e/o costituire organismi politici, anche delegando proprie funzioni, salvo le modifiche statutarie. Art. 9 – IL CONSIGLIO NAZIONALE Il Consiglio nazionale è l’organo a cui competono le iniziative politiche del partito secondo la linea decisa dal Congresso nazionale e definita dall’Assemblea nazionale. Il Consiglio nazionale è composto dai delegati eletti dall’Assemblea nazionale e da alcune figure di diritto, previste da un regolamento approvato dall’Assemblea nazionale. Il Consiglio nazionale può essere integrato da personalità di alto profilo espressione della società civile, fino ad un numero massimo di sette, nominate dal Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale viene presieduto e convocato dal Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale approva l’operato della delegazione per la soluzione delle crisi di governo,approva il regolamento per la campagna di adesioni, approva il regolamento che definisce i compiti e le funzioni degli organi territoriali. Il Consiglio nazionale elegge, su proposta del Presidente nazionale, i componenti della Direzione nazionale. Il Consiglio nazionale approva le liste per le elezioni europee e politiche garantendo il rispetto delle minoranze. Il Consiglio nazionale approva il bilancio preventivo e consuntivo. Le delibere del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale per vigilare sull’osservanza dello Statuto e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo. Art. 10 – LA DIREZIONE NAZIONALE La Direzione Nazionale è composta da massimo venti membri, eletti dal Consiglio nazionale. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale. Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i Presidenti dei Gruppi parlamentari del “Centro Democratico”,i Vice presidenti nazionali, il Tesoriere nazionale, il Responsabile organizzativo nazionale e il Responsabile nazionale Enti locali. La Direzione Nazionale ha funzioni esecutive ed esamina e decide sulle questioni più importanti dell’attività del partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale, dell’Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale. La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. La Direzione nazionale sottopone alla discussione e alla decisione del Consiglio nazionale le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangono diversità di posizioni. La Direzione nazionale nomina la società di revisione prevista dall’Art. 13 del presente Statuto. Art.11 – IL PRESIDENTE NAZIONALE Il Presidente nazionale, eletto dal Congresso nazionale, ha la rappresentanza politica ed elettorale del “Centro Democratico”, attua la linea politica decisa dal Congresso nazionale nel rispetto dei deliberati dell’Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale. In particolare il Presidente nazionale: dirige e coordina l’attività del partito; convoca e presiede la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale e l’Assemblea nazionale; guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche; ha la rappresentanza elettorale del partito, gestisce l’uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello; può nominare uno o più Vice presidenti nazionali che svolgono funzioni da lui delegate; nomina i commissari del partito nei livelli territoriali per il tempo necessario alla loro riorganizzazione. Art. 12 – IL TESORIERE NAZIONALE Il Tesoriere nazionale è eletto dall’Assemblea nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi. Il Tesoriere nazionale può essere revocato dall’Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l’Assemblea Nazionale. Il Tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali,contabili ed amministrative del partito che pone in essere mediante autonomi atti di gestione, nel rispetto del principio di economicità, assicurandone l’equilibrio finanziario. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito. Il Tesoriere nazionale cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici. Il Tesoriere nazionale è abilitato alla richiesta ed alla riscossione dei rimborsi elettorali alle autorità competenti è altresì autorizzato ad inoltrare ogni domanda, consegnare ogni documentazione ed incassare, per conto del “Centro Democratico”, eventuali contributi corrisposti da terzi per spese elettorali. Ai fini dell’art. 36 e seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze, egli ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito. Art.13 – FINANZIAMENTI, BILANCIO E COLLEGIO SINDACALE L’esercizio finanziario annuale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 novembre il Tesoriere nazionale sottopone all’Assemblea nazionale il bilancio preventivo per l’approvazione. Il Tesoriere nazionale annualmente provvede altresì alla redazione del bilancio consuntivo del partito che è approvato dal Consiglio nazionale entro il 31 maggio. Le attività del partito sono finanziate da: le quote di adesione degli aderenti; i contributi di legge; i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; i proventi delle feste e delle manifestazioni del partito; ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. Il bilancio viene pubblicato sul sito internet nazionale del partito e su due quotidiani nazionali entro il 30 giugno. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, scelti fra professionisti abilitati iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed al Registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale dura in carica due anni ed è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea nazionale. I membri possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. I doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono disciplinati, per quanto compatibili, dalle norme dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del Codice civile. Una società di revisione, iscritta nell’Albo speciale previsto dal Testo Unico della Finanza,certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul bilancio consuntivo. La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale. Art.14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall’Assemblea nazionale, e dura in carica due anni. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno del partito. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all’applicazione del presente Statuto e ad ogni altra questione individuata dall’Assemblea nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale. Il Collegio dei Probiviri procede ad espellere gli aderenti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in ordine alle controversie tra singoli aderenti e con il partito, quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità di procedura. Gli aderenti possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri per violazione dello Statuto e dei regolamenti. La decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante, inappellabile ed inoppugnabile per tutti gli aderenti. Art.15 – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI Il partito “Centro Democratico” si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, definiti nell’ambito dei principi stabiliti nell’apposito regolamento approvato dall’Assemblea nazionale. I Coordinamenti regionali, i Coordinamenti provinciali e i Circoli comunali, operano in piena autonomia amministrativa, contabile e civile. Art.16 – NORME INTEGRATIVE ED ATTUATIVE Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto, potranno essere emanati appositi regolamenti da parte dell’Assemblea nazionale e si applicano le norme del Codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati. Art.17 – NORMA TRANSITORIA Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, le funzioni dell’Assemblea nazionale sono svolte dal Comitato dei promotori del “Centro Democratico” costituito il 27/12/2012. Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, al Presidente del partito “Centro Democratico” individuato nell’atto costitutivo del 27/12/2012 è affidata la responsabilità politica ed elettorale del partito e ne gestisce l’uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello; Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, al Tesoriere nazionale individuato nell’atto costitutivo del 27/12/2012 sono affidate le funzioni previste dal presente Statuto ed è affidata la responsabilità legale del partito di fronte a terzi.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 17:50:10 +0000

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