C’E’ LA LEGGE n. 21/1992 AGGIORNATA CON LE ULTIME MODIFICHE - TopicsExpress



          

C’E’ LA LEGGE n. 21/1992 AGGIORNATA CON LE ULTIME MODIFICHE legge 21/92 aggiornata con modifiche al 2013: Art. 3 Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge allutenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene allinterno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Art. 8 Modalita per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza per lesercizio del servizio di taxi e lautorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso,(..) 3. Per poter conseguire lautorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente e obbligatoria la disponibilita di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dellutenza. Art. 11 Obblighi dei titolari di licenza per lesercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dellutente ovvero linizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dellarticolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, e vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E tuttavia consentito luso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non e esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. Art. 11-bis (( (Sanzioni). 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, linosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui allarticolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui allarticolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui allarticolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui allarticolo 6 alla quarta inosservanza.)) Art. 13. T a r i f f e (mai applicate per i Ncc) 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita amministrative. 2. La tariffa e a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e direttamente concordato tra lutenza ed il vettore; il trasporto puo essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e obbligatoria. 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per lesercizio del servizio di noleggio con conducente.
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 22:54:46 +0000

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