Danno erariale Attività intramoenia dei medici, chi non - TopicsExpress



          

Danno erariale Attività intramoenia dei medici, chi non rispetta le norme risarcisce la struttura ospedaliera La Corte dei Conti ha condannato un medico dipendente di una struttura ospedaliera a risarcire lazienda dal danno subito a seguito della violazione da parte sua delle norme sullo svolgimento dellattività professionale intramuraria. Infatti, ricorda il Collegio, come, ai sensi del decreto Bindi, per i dirigenti medici assunti successivamente al 31.12.1998 vi sia lobbligo non derogabile di svolgere lattività libero professionale intramoenia e, quindi, a rapporto esclusivo senza alcuna possibilità di scelta. IL CASO Il procuratore regionale per la Toscana citava innanzi alla Corte dei Conti un medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, affinché fosse condannato a pagare nei confronti della struttura la somma di euro 100.000 circa. A carico del professore, in buona sostanza, pendeva un procedimento penale nel quale era stato condannato in primo grado dal GIP per il reato di peculato poiché, in concorso con un altro medico dipendente della medesima Azienda Ospedaliera Universitaria, si appropriava delle somme erogate dai pazienti nellesercizio dellattività professionale svolta intramoenía, somme che per di più riscuoteva senza lasciare ricevuta e che, almeno pro quota erano di spettanza dellAmministrazione ospedaliera. Seppur fosse ancora pendente il giudizio di appello, la Procura sulla base delle risultanze delle indagini preliminari individuava la grave responsabilità del medico a titolo di dolo. In estrema sintesi egli, dopo aver visitato i pazienti che a lui direttamente o indirettamente si rivolgevano presso lospedale, ricevendo nella maggior parte dei casi un compenso in denaro, a fronte del quale non rilasciava ricevuta fiscale, dirottava i pazienti stessi verso una casa di cura privata, dove egli stesso li sottoponeva ad interventi chirurgici, facendo figurare al suo posto, come medico operatore, l’altro sanitario. Gli stessi pazienti, sentiti a sommarie informazioni, avevano dichiarato di essere stati visitati dal professore presso la struttura ospedaliera e di aver pagato lonorario direttamente a lui, senza che questi rilasciasse loro ricevuta fiscale. Venivano poi indirizzati verso la clinica privata per essere sottoposti ad intervento chirurgico, la cui effettuazione presso lospedale veniva sconsigliata o per i tempi lunghi di attesa o per linidoneità delle strutture o per lindisponibilità della sala operatoria. Ragioni ritenute dal tribunale penale “false e prive di fondamento. La condotta del medico, pertanto, oltre ad avere rilevanza penale, sarebbe stata causativa di danno per la pubblica amministrazione, nel caso di specie per lAzienda Ospedaliero-Universitaria in cui operava. Il sanitario in questione, in regime di esclusività con lAzienda Ospedaliera, avrebbe violato le norme sullesercizio della libera professione intramuraria, visitando in forma privata molti pazienti. LA NORMATIVA Si ricorda come i medici specialisti che operano all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e che vogliono anche lavorare privatamente oltre il normale orario di lavoro, devono scegliere tra due modalità: la libera professione intramuraria (o intramoenia), oppure la libera professione extramuraria (o extramoenia). Mentre nella professione extramuraria il medico utilizza strutture o studi privati, in quella intramuraria utilizza le strutture ospedaliere e gli ambulatori pubblici o privati-accreditati. L’onorario è deciso dal medico specialista e concordato con il direttore sanitario della Asl. E’ evidente che il medico, in questo caso, è tenuto a girare una parte dei proventi alla Asl come rimborso per l’utilizzazione delle sue strutture. Tuttavia, il c.d. decreto “Bindi” (D.lgs. n. 502/1992 art. 15-quater, comma 1) ha previsto per i dirigenti medici assunti successivamente al 31.12.1998 lobbligo non derogabile di svolgere lattività libero professionale intramoenia, quindi a rapporto esclusivo senza alcuna possibilità di scelta. LA DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Toscana, con la sentenza n. 239 dell’8 agosto 2013, ha accolto la domanda del Procuratore regionale, condannando il medico a risarcire l’Azienda per il danno patrimoniale diretto subito da quest’ultima. Secondo i giudici contabili, infatti, è stato dimostrato in sede di indagini penali che il medico, approfittando delle sue funzioni, non avesse rispettato le norme contrattuali, nonché quelle relative all’attività professionale svolta in regime intramurario, con diritto all’indennità di esclusiva. La Procura ha fornito parecchie prove (ad esempio, le stesse dichiarazioni dei pazienti) a dimostrazione del fatto che il professore avesse negli anni di riferimento lavorato nella struttura pubblica senza corrispondere all’amministrazione la quota percentuale spettante. Peraltro era stata fatta anche una perquisizione presso il suo studio privato, nel quale egli svolgeva la sua attività libera, e lì era stata rinvenuta una contabilità informale dei proventi ripartiti tra lui e l’altro medico. I giudici precisano, inoltre, che nella fattispecie trovasse applicazione proprio la normativa prevista dal decreto “Bindi” alla cui stregua per i dirigenti medici assunti successivamente al 31.12.1998 vi fosse l’obbligo non derogabile di svolgere l’attività libero professionale intramoenia e, quindi, a rapporto esclusivo senza alcuna possibilità di scelta. Inoltre, in atti era stato depositato il contratto individuale di lavoro del convenuto, in cui espressamente il suo rapporto di lavoro veniva definito esclusivo ed a tempo indeterminato. Pertanto, secondo la Corte dei Conti, non vi è dubbio che il medico, avendo violato il contratto individuale di lavoro stipulato con l’azienda sanitaria, con il quale aveva accettato di lavorare in regime di esclusività con possibilità di attività intramuraria, abbia causato un danno all’erario e sia tenuto a rimborsare alla struttura ospedaliera i danni patrimoniali diretti da essa subiti. (Sentenza Corte dei conti Toscana 08/08/2013, n. 279)
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 17:50:38 +0000

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