Il gioco del calcio non è attività pericolosa Cassazione civile - TopicsExpress



          

Il gioco del calcio non è attività pericolosa Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.11.2012 n° 20982 (Leonardo Serra) Con la sentenza 27 novembre 2012, n.20982 la Suprema Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, affermando che il gioco del calcio non può essere qualificato come unattività pericolosa rilevante ai sensi dellart. 2050 c.c., in quanto si tratta di un disciplina che privilegia laspetto ludico pur consentendo, con la pratica, lesercizio atletico. Il caso ha visto i genitori di un minore citare in giudizio una società sportiva, lamentandosi del fatto che loro figlio era stato colpito al viso da una pallonata nel corso di una partitella di calcio svoltasi durante uno stage multisportivo con conseguente causazione di danni alla persona per il quale si richiedeva il risarcimento. Il giudice di primo grado accolse la domanda formulata dai genitori, condannando la società sportiva al risarcimento del danno, ma la Corte di appello ribaltò la sentenza rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori in prime cure. Il figlio, raggiunta nelle more del giudizio la maggiore età, ha tuttavia proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare la violazione e falsa applicazione dellart. 2050 c.c. Il ricorrente ha difatti eccepito la possibilità di far rientrare il gioco del calcio, insegnato presso una società sportiva, nellalveo delle attività pericolose così come previsto dallart. 2050 c.c. In risposta al quesito formulato dal ricorrente, la Suprema Corte ha tuttavia assunto una posizione tranciante, in quanto ha respinto la possibilità di configurare il gioco del calcio in termini di attività pericolosa. Nel confermare il proprio orientamento consolidato, i giudici di legittimità hanno difatti escluso che allattività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità. Il gioco del calcio è qualificato dalla Suprema Corte di Cassazione come una disciplina che privilegia laspetto ludico pur consentendo, con la pratica, lesercizio atletico, tanto è vero che è comunemente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, donde non può configurarsi come attività pericolosa ai sensi dellart. 2050 c.c. (si veda anche Cass. civ. Sez. III, 19/01/2007, n. 1197). La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre respinto lulteriore doglianza sollevata dal ricorrente, il quale ha altresì interrogato i giudici di legittimità in ordine alla possibilità di configurare come eccezionale ed imprevedibile, indi riconducibile al caso fortuito, la circostanza per cui una violenta pallonata possa colpire al volto uno dei giocatori provocandogli lesioni nel corso di una partitella tra giocatori di diversa età e potenza fisica, nonché privi di specifica preparazione tecnica. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha risposto che, in mancanza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva ovvero il verificarsi di unazione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco, linfortunio occorso ad un giocatore nel corso di una partita di calcio non può che essere ricondotta ad un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito. In presenza di tali condizioni la Suprema Corte di Cassazione ha pertanto escluso la possibilità di che possa essere attribuita responsabilità nei confronti della società sportiva o al danneggiante. (Altalex, 22 febbraio 2013. Nota di Leonardo Serra. Vedi anche il volume Diritto dello sport a cura di Gabriele Nicolella)
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 11:14:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015