Immobile concesso in comodato per esigenze familiari: la - TopicsExpress



          

Immobile concesso in comodato per esigenze familiari: la presunzione dellesistenza della relativa volontà non opera una volta che i coniugi siano separati, ancorchè di fatto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16141 del 26 giugno 2013) In sede di separazione, la possibilità di assoggettare un immobile di un terzo ad assegnazione, in quanto casa coniugale, presuppone laccertamento che la sua cessione in comodato sia avvenuta per volontà comune di destinarla alle esigenze abitative del nucleo familiare. Tale volontà, che deve presumersi in costanza di matrimonio, dato che una cessione finalizzata a soddisfare la esigenze abitative familiari sarebbe incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dallincertezza non può invece essere presunta qualora avvenga dopo la separazione di fatto dei coniugi e in relazione alla necessità di fronteggiare unesigenza abitativa urgente, quale il trasferimento in Italia da un altro paese dove sono nati e vissuti i figli minorenni. In questo caso laccertamento di una volontà di comune di concedere limmobile per la costituzione di una nuova casa familiare e non invece al solo fine di sopperire a una esigenza abitativa urgente deve essere provata e la valutazione del raggiungimento o meno di tale prova costituisce loggetto di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Commento (di Daniele Minussi) 16/10/2013 Un conto è lassegnazione delluso quale casa coniugale dellimmobile già concesso in comodato dai genitori agli sposi, altra cosa è lassegnazione operata in via durgenza dellappartamento dei suoceri alla coniuge che, già separata, seppure in fatto, vi sia andata a risiedere con la prole al rientro dallestero (unitamente al nuovo compagno). In questultimo caso fa difetto la volontà comune dei proprietari del bene in ordine alla destinazione dellimmobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, volontà sulla quale si fonda leventuale susseguente provvedimento giudiziale di assegnazione. Ne segue che, esaurita lurgenza, lassegnazione possa venire revocata. Argomento collegato: Provvedimenti giudiziali di assegnazione della casa familiare di Daniele Minussidel 16/10/2013 Il diritto alla fruizione di una casa di abitazione può essere costituito anche in forza di apposito provvedimento giudiziale assunto in sede di separazione personale tra i coniugi. Ai sensi dellart. 155 quater cod.civ. , come introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54 (contenente la disciplina sullaffido condiviso) il godimento della casa familiare è attribuito dal giudice tenendo prioritariamente conto dellinteresse dei figli. In questo senso non risulta ostativo allattribuzione della casa coniugale il fatto che i figli siano divenuti maggiorenni, ogniqualvolta non siano, senza colpa, economicamente non autosufficienti (Cass. Civ. Sez. I, 1198/06 ). Dellassegnazione viene tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato leventuale titolo di proprietà. In ogni caso lo scopo del provvedimento è quello di proteggere gli interessi della prole al mantenimento dellambiente domestico, esclusa ogni finalità di sovvenzione economica al coniuge più debole (Cass. Civ. Sez. I, 3934/08; Cass. Civ. Sez. I, 2338/06 ). Occorre osservare come la tutela in cui si sostanzia lassegnazione della casa familiare fosse stata accordata (anche prima dellentrata in vigore della Legge del 2006) anche a protezione della prole naturale. Il Giudice delle leggi infatti si è espresso riconoscendo, pur in difetto di esplicita norma, tale diritto in capo al genitore affidatario a seguito della cessazione della convivenza di fatto con laltro genitore (Corte Cost., 394/05). La protezione accordata dalla norma in esame è così forte da sovrapporsi addirittura al diritto di terzi. E il caso di osservare come spesso i genitori di uno degli sposi abbiano a concedere in comodato lappartamento che viene adibito a casa coniugale. In tale ipotesi lassegnazione può venire effettuata senza che i comodanti abbiano la possibilità di esercitare il diritto di recesso (Cass.Civ. Sez.Unite, 13603/04). Tale ratio non ricorre tuttavia qualora lassegnazione dellimmobile sia avvenuta in via durgenza una volta che avesse già avuto luogo la separazione di fatto (Cass. Civ., Sez. I, 16141/13). La stabilità di questo diritto è subordinata alleffettiva permanenza nella casa dellassegnatario. Prosegue infatti la norma in commento, disponendo che esso venga meno nel caso che lassegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Inoltre lultimo comma dellart.155 quater cod.civ. prevede che, nellipotesi in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, laltro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dellaffidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Giova poi far presente come sia stata rimessa al Giudice delle leggi la questione della legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui importa la revoca del diritto di godimento della casa familiare nellipotesi di nuove nozze del coniuge divorziato affidatario di prole minorenne o comunque convivente con figli maggiorenni non autosufficienti (Tribunale di Firenze, 13 dicembre 2006 ). La Corte Costituzionale, sul punto, ha tuttavia rigettato la relativa questione, rilevando come la normativa in materia debba essere interpretata, a protezione della prole, nel senso dellindispensabilità in ogni caso di un provvedimento giudiziale ai fini della cessazione del diritto de quo, escluso dunque ogni automatismo de jure (Corte Cost., 308/08 ). Notevole è inoltre lespressa previsione della sottoposizione del provvedimento giudiziale di assegnazione e di revoca della stessa alla formalità della trascrizione. In un senso non del tutto perspicuo, tale trascrivibilità è abbinata alla previsione dellopponibilità ai terzi ai sensi dellart. 2643 cod.civ. . Come è stato osservato, la norma da ultimo citata si limita a disporre un elenco di atti da trascrivere, senza stabilire lefficacia dellesecuzione della relativa formalità nota1. Gli effetti primari della trascrizione sono infatti contemplati dallart.2644 cod.civ. . La portata della norma in commento è tale da mutare radicalmente il quadro che si ricavava dal previgente art. 155 cod.civ. . Dubbi infatti erano stati espressi circa la consistenza della situazione soggettiva scaturente dalla norma in riferimento al diritto di abitazione conseguente allassegnazione giudiziale al coniuge assegnatario della prole. La giurisprudenza sembrava orientata nel senso della qualificazione di esso in chiave di diritto personale di godimento, ancorchè atipico (Cass. Civ. Sez. I, 4420/88 ), non riconducibile al diritto reale di abitazione (Cass. Civ. Sez.II, 18883/05 ). Vè comunque da rilevare come la Corte Costituzionale, con sentenza 454/89 , avesse dichiarato lillegittimità costituzionale della detta norma, nella parte in cui non prevedeva, ai fini dellopponibilità ai terzi, la trascrizione del provvedimento giudiziale dellassegnazione della casa coniugale. Notevole è , invece, che non sia prevista dalla legge la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione. La questione delleventuale illegittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 cod.civ. nella parte in cui non prevedono la detta formalità è stata dichiarata inammissibile dal Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost., 142/07). Efficacia dirimente ai fini dellopponibilità conseguente allesecuzione della trascrizione, è stata successivamente contemplata dallart. 6, VI comma , Legge 898/70 come modificato dallart. 11 della Legge 74/87. La situazione è, al riguardo, mutata in esito alla novellazione di cui alla Legge 54/2006 (il cui art.4 , cosa assolutamente rilevante, ha leffetto di estendere la portata delle disposizioni in commento anche alla fase dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Se infatti il provvedimento non trascritto poteva essere reputato opponibile ai terzi, sia pure nei più modesti limiti di cui allart.1599 cod.civ., dopo la novellazione più non potrà essere invocata lefficacia di tale norma. Conseguentemente la risoluzione dei conflitti tra coniuge assegnatario del godimento del bene e terzo avente causa dal proprietario dello stesso dovrà essere risolto sempre e solamente in base al criterio dirimente di cui allart.2644 cod.civ. fondato sulla priorità della trascrizione. A conferma di tale esito interpretativo è possibile considerare anche gli effetti delleventuale azione revocatoria ordinaria (art.2901 cod.civ.) promossa dal coniuge assegnatario avverso latto di disposizione posto in essere dal coniuge proprietario dellimmobile che ne avesse disposto in forza di atto trascritto anteriormente al titolo giudiziale costitutivo del diritto qui in esame. E stato infatti deciso nel senso dellinutilità dellesperimento del detto rimedio (il quale, come tale, è inteso unicamente a far dichiarare linefficacia dellatto di disposizione ai limitati fini di ricostituire la garanzia generica del credito costituita dallintegrità del patrimonio del debitore disponente) da parte del coniuge assegnatario il cui titolo sia stato trascritto successivamente allatto di acquisto dellavente causa dal coniuge proprietario dellimmobile (Cass. Civ. Sez. II, 11830/07). In definitiva ancor più perplessa rispetto al passato si palesa la natura del diritto di assegnazione in godimento in parola, la cui connotazione quale diritto reale segna un punto a favore con riferimento alla disciplina della pubblicità del titolo costitutivo. Note nota1 Zaccaria, La nuova disciplina in materia di pubblicità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Studium luris, n.3,2006, pp.255 e ss. Bibliografia •ZACCARIA, La nuova disciplina in materia di pubblicità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, Studium Iuris, n. 3, 2006 fonte : e-glossa.it
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 15:20:03 +0000

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