TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE STA QUI La Legge n. - TopicsExpress



          

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE STA QUI La Legge n. 77 del 3 febbraio 1963 contiene la speciale disciplina in materia dintegrazione salariale per le aziende industriali operanti nelledilizia ed affini. La circ. n. 51306 G.S. del 19/2/1964 ha individuato le aziende interessate in quelle tenute allapplicazione del contratto collettivo del settore edile , precisando le attività sottoposte alla speciale disciplina. Tale disciplina è stata successivamente estesa, con Legge n. 14 del 2/2/1970 , alle aziende artigiane operanti in detto settore e con Legge n. 1058 del 6/12/1971 alle aziende industriali ed artigiane esercenti attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Le predette norme non si applicano alle aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei. Accanto allintervento ordinario, con la Legge n. 1115 del 5/11/1968 , modificata ed integrata dalla Legge n. 464 del 8/8/1972 , sono stati introdotti a favore dei lavoratori dellindustria, compresi quelli edili, gli interventi straordinari . Ulteriori modifiche ed integrazioni sia per gli interventi ordinari che per quelli straordinari sono state apportate con la Legge n. 427 del 6/8/1975 che regola lattuale disciplina della CIG edilizia e con la Legge n. 223 del 23/7/1991 . La circ. n. 148 del 13/5/1994 , fornisce una sintesi delle disposizioni in merito allintegrazione salariale nelledilizia ed affini, ed è corredata dallelenco delle circolari più significative e dei provvedimenti legislativi che disciplinano la materia. SPETTA AZIENDE Aziende edili ed affini che svolgono attività di: costruzioni edili e costruzioni idrauliche; movimenti di terra - cave di prestito - costruzioni stradali – ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; tutte le altre attività, complementari o sussidiarie all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, autisti etc.,) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile. Tra le aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, sono da considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente e prevalentemente attività di: messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio, preparazione di scavi, eventuale ripristino della pavimentazione stradale a seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e sotterranee elettriche, telegrafiche, telefoniche e di installazione di tralicci per antenne radiotelevisive; scavo e murarie con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche; sterro, sbancamento, impianti di massicciate, etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso. In caso di attività promiscua, qualora le dimensioni dell’azienda lo consentano, l’impresa può ottenere una duplice posizione contributiva dall’Inps. Possono fruire della normativa in esame le aziende nazionali del settore allorché esercitano l’attività nell’ambito dell’Unione Europea o in altri Stati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purché siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano. LAVORATORI Operai; intermedi; impiegati e quadri (dal 11/8/1991 ai sensi della Legge n. 223/1991, art. 14, c. 2 ) soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro ( D.Lgs n. 869 del 12/8/1947, art. 5 ); lavoratori assunti con C.F.L . (contratti di formazione lavoro, oggi contratti di inserimento ) o con C.d.S. (contratti di solidarietà) ai sensi della Legge n. 863 del 19/12/1984, art. 2 ; lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della Legge n. 56 del 28/2/1987 , nonché i giovani assunti ai sensi dellart. 22 della stessa legge, in possesso di diploma di qualifica professionale. Un discorso a parte merita la nuova tipologia di contratti, introdotta dal D.lgv n. 276 del 10/9/2003 (c.d. Riforma Biagi) che ha esplicato effetti diversi in materia di prestazioni a sostegno del reddito, illustrati dalla circ. n. 41 del 13 marzo 2006 ; pertanto, possono usufruire dellintegrazione salariale i seguenti lavoratori: lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali; lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. La prestazione verrà divisa in base alle disposizioni del contratto di lavoro; lavoratori assunti con contratto di inserimento. Possono essere ammessi al beneficio delle integrazioni salariali ( ordinaria e delledilizia ), in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro ( circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986 ) NON SPETTA AZIENDE Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di installazione ed il montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radio-telegrafonici, televisivi, di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua; imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, quali la posa di binari per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o sostituzione di binari, etc. cioè tutti i lavori inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere edili, è stata già realizzata; agenzie di somministrazione lavoro (D.lgv n. 276 del 10/9/2003; circ. n. 41 del 13 marzo 2006). LAVORATORI Apprendisti; dirigenti; lavoranti a domicilio; autisti dipendenti del titolare di impresa o della sua famiglia; per la durata di un triennio dalla data di concessione, i soci di cooperative di produzione lavoro che abbiano ottenuto un contributo a fondo perduto da parte del Fondo Speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (art. 17 della Legge n. 49 del 27/2/1985 – circ. n. 2749 del 8/1/1986 , circ. n. 84 del 29/4/1988 e circ. n. 77 del 31/3/1993 ). Un discorso a parte merita la nuova tipologia di contratti, introdotta dal D.lgv n. 276 del 10/9/2003 (c.d. Riforma Biagi) che ha esplicato effetti diversi in materia di prestazioni a sostegno del reddito, illustrati dalla circ. n. 41 del 13 marzo 2006 ; pertanto, restano esclusi dalla fruizione della CIG i seguenti lavoratori: lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro ; lavoratori distaccati presso aziende beneficiarie delle integrazioni salariali, ma esclusi in quanto a tutti gli effetti risultano dipendenti dellazienda di origine; lavoratori intermittenti nel caso in cui siano chiamati dopo la sospensione dellattività: non esiste in questo caso una retribuzione da integrare; collaboratori coordinati e continuativi a progetto , in quanto non subordinati. CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIG EDILIZIA Le cause di sospensione o riduzione dellorario di lavoro che determinano lintervento della CIG in questo particolare settore possono essere conseguenti a: Intemperie stagionali: comprendono tutte quelle cause di ordine meteorologico, comunque accertate dallInps presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici (Osservatori, Capitanerie di porto, Aeroporti etc.), a livello comunale, provinciale o regionale ( msg. n. 28336 del 28/7/1998 ), che impediscono la normale prosecuzione del lavoro , quali: Precipitazioni; Gelo; Nebbia o foschia; Vento, se la sua velocità è superiore ai 30 nodi (50 Km/h) di vento forte; Temperature eccessivamente elevate, di norma superiori ai 35/40°. In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile, gli eventi meteorologici sono sempre considerati oggettivamente non evitabili ( circ. n. 55041 G.S. del 13/11/1978 ). Tale riconoscimento prevede lesonero del contributo addizionale a carico dellazienda. Eventi diversi, purché transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori: Gli eventi diversi da quelli meteorologici come la “fine lavoro” o “fine fase lavorativa”, per essere integrabili devono essere transitori e non imputabili al datore di lavoro o agli operai. La temporaneità della causale e la transitorietà dellevento devono essere supportate da documentazione utile a formulare un giudizio previsionale della ripresa dellattività lavorativa riferita al complesso aziendale e non necessariamente a tutti i lavoratori interessati. La ripresa deve essere indicata nella domanda di integrazione salariale ( circ. n. 130 del 14/7/2003 ). La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità allorganizzazione o programmazione aziendale. Non può essere invocata la non imputabilità quando la sospensione o riduzione dellattività lavorativa derivi da inosservanza di obblighi contrattuali da parte del committente. Gli operai dimissionari durante o al termine del periodo di riduzione o sospensione dellattività, non perdono il beneficio delle integrazioni salariali, purché si rioccupino , entro breve termine, in altra azienda dello stesso settore ( L. n. 427/1975, art. 7 ). Lart. 10 della Legge n. 223/1991 ha esteso il campo dintervento integrativo ordinario nel settore edile alla realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni ( circ. n. 223 del 14/9/1992 ). Per questa fattispecie , è considerata “ non imputabile ” e quindi integrabile la sospensione o riduzione del lavoro nei seguenti casi: Mancato rispetto dei termini del contratto di appalto; Varianti di carattere necessario ai progetti originari; Provvedimenti dellautorità giudiziaria, emanati ai sensi della Legge n. 575 del 31/5/1965 (norme antimafia), per i quali si prescinde dalla dimensione dellopera pubblica. La durata dellesecuzione dei lavori edili previsti è di 18 mesi nellambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi ( circ. n. 79 del 7/3/1994 ). Gli “ eventi oggettivamente non evitabili ” come quelli causati da fattori accidentali, improvvisi e non prevedibili , per i quali risulti evidente la causa di forza maggiore ( circ. n. 148 del 13/5/1994, lettera C ), comportano lesonero del contributo addizionale. Tutti gli altri eventi, ritenuti “ non oggettivamente non evitabili ” comportano il pagamento del contributo addizionale. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CIG EDILIZIA Le cause di non integrabilità della CIG Edilizia riguardano: manutenzione ordinaria; mancanza di fondi o difficoltà finanziarie; intransitabilità delle strade e sciopero di mezzi pubblici; esubero di personale; ferie collettive; morte o malattia del datore di lavoro. SEDE AZIENDALE - LUNITA PRODUTTIVA La coincidenza tra “unità produttiva” e “cantiere”, richiamata nella circ. n. 5452 G.S./207 dell11/10/1982 , individuabile in caso di imprese che svolgono attività edile in senso stretto, è difficilmente riscontrabile in quelle aziende la cui attività è affine alledilizia ovvero si concretizza in una sola fase del processo costruttivo con cantieri spesso di piccole dimensioni, mobili su vaste zone territoriali. In via generale, ai fini dellindividuazione dellunità produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata lesistenza di distinti contratti di appalto. Agli stessi, possono corrispondere altrettante “unità produttive”, anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su lotti di ununica area sotto la direzione di un unico responsabile. Per quanto riguarda le imprese che occupano lavoratori in più lavori e per brevi periodi, per “unità produttiva” si intende il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo. Pertanto, il criterio da seguire per lintervento della CIG è di imputare a ciascun cantiere le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali verificabili in loco (es.: maltempo) e di ascrivere alla Sede centrale dellimpresa i periodi derivanti da altre cause (es.: fine lavoro, mancanza di commesse, etc.) circ. n. 5452 G.S./207 del 11/10/1982 e circ. n. 148 del 13/5/1994 . QUANDO E QUANTO DURATA L’art. 1 della Legge n. 427 del 6/8/1975, ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali a seconda che riguardi periodi consecutivi e non: il trattamento è corrisposto nei limiti delle 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale, nei soli casi di riduzione di orario di lavoro fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane); l’impresa che ha usufruito del periodo massimo integrabile di 12 mesi continuativi, prima di presentare una nuova domanda di CIG, dovrà aver ripreso l’attività lavorativa per almeno 52 settimane; il trattamento può essere corrisposto per periodi non continuativi fino ad un massimo integrabile di 52 settimane nel biennio mobile. Ai fini del computo del biennio, per ogni settimana oggetto di CIG, si considerano a ritroso le 104 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state integrate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988). Per la determinazione dei limiti in questione, si computano sia le settimane di sospensione che quelle di riduzione di orario qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta. I periodi di ferie collettive sono considerati parentesi neutra e pertanto non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopra indicati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa. La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali introdotte dall’art. 10 della L. 223/1991 (realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni), è autorizzata per un periodo di tre mesi dalla Commissione provinciale e può essere prorogata trimestralmente dal Ministero del Lavoro, previo parere del CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale). RECUPERI PERIODI DI SOSTA E prevista la possibilità di recuperare le ore di lavoro non prestate per causa di forza maggiore ( circ. n. 5828 G.S./234 del 20/11/1981 ). In caso di recupero, da effettuarsi entro 10 giorni dallinterruzione, non è previsto lintervento integrativo in quanto non vi è alcuna decurtazione dellorario di lavoro e della retribuzione. Qualora le condizioni dellorganizzazione del lavoro non consentano leffettuazione del recupero, in presenza di cause riconosciute come integrabili, è possibile lintegrazione per riduzione dellorario di lavoro e della retribuzione. Le soste di breve durata a causa di forza maggiore fino ai 30 minuti non incidono sul conteggio della retribuzione in quanto, per disposizione contrattuale, lazienda è tenuta a corrispondere lintera retribuzione. Pertanto la riduzione dellorario non è integrabile. FESTIVITÀ Sono considerate giornate lavorative le festività abolite dalla Legge n. 54 del 5/3/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre). Qualora vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra le parti, maggiorazioni della retribuzione, queste sono a carico del datore di lavoro e pertanto non integrabili. Per i lavoratori ad orario ridotto, le festività che ricadono all’interno del periodo di CIG e in giorni lavorativi non sono integrabili (circ. n. 64183 del 19/10/1972), in quanto sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa mensile (a paga oraria), le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, non sono integrabili e devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Non sono, del pari, integrabili le altre festività (1° giorno dellanno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando si collocano nei primi 15 giorni di integrazione salariale, in quanto per legge la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Sono invece da calcolare come integrabili le ore, relative alle citate rimanenti festività, che si collocano oltre le prime due settimane, a causa del prolungarsi della sospensione (msg n. 013552 del 12.06.2009). Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile le festività, ricadenti nellambito di un periodo di sospensione dellattività lavorativa per CIG, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale. MISURA La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di unaliquota che dall1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), ora stabilito nella misura del 5,84% dalla legge 27/12/2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007). Limporto da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli – circ. n. 25 del 27/1/1996 ). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione allaumento dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dallISTAT. Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge . In caso di richiesta per eventi meteorologici , limporto del massimale va incrementato del 20%. Per lanno 2009 ( circ. n. 11 del 27/01/2009 ) il tetto per eventi meteorologici è fissato in: € 1.063,57 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 1.917,48 lordi mensili; € 1.278,31 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili. Per lanno 2010 ( circ. n. 18 del 05/02/2010 ) il tetto per eventi meteorologici è fissato in: € 1.071,55 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 1.931,86 lordi mensili; € 1.297,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.931,86 lordi mensili. Si riporta di seguito la Tabella per l edilizia (già incrementata del 20%) dei massimali inferiori e superiori alla retribuzione di riferimento fissata per legge, al netto e al lordo della percentuale di riduzione di cui all art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986 , pari al contributo previsto per gli apprendisti: 5,84% dall1/1/2007, disposto dallart. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007). TABELLA MASSIMALI CIG EDILIZIA Anno Retribuzione di riferimento Importo netto Importo lordo 1996 Inferiore a £. 2.904.310 £. 1.513.649 £. 1.610.951 Superiore a £. 1.819.260 £. 1.936.207 1997 Inferiore a £. 2.994.924 £. 1.560.876 £. 1.661.213 Superiore a £. 1.876.020 £. 1.996.616 1998 Inferiore a £. 3.306.374 £. 1.590.899 £. 1.684.204 Circ.n.16 del 27/01/1998 Superiore a £. 1.912.107 £. 2.024.250 1999 Inferiore a £. 3.080.098 £. 1.613.807 £. 1.708.456 Superiore a £. 1.939.641 £. 2.053.399 2000 Inferiore a £. 3.119.030 £. 1.634.206 £. 1.730.051 Circ.n.23 del 03/02/2000 Superiore a £. 1.964.158 £. 2.079.354 2001 Inferiore a £. 3.182.908 £. 1.667.674 £. 1.765.482 Circ.n.31 del 06/02/2001 Superiore a £. 2.004.384 £. 2.121.940 2002 Inferiore a €. 1.679,07 €. 879,74 €. 931,34 Circ.n.23 del 23/01/2002 Superiore a €. 1.057,37 €. 1.119,38 2003 Inferiore a €. 1.711,70 €. 896,85 €. 949,45 Circ.n.19 del 29/01/2003 Superiore a €. 1.077,92 €. 1.141,14 2004 Inferiore a €. 1.745,40 €. 914,51 €. 968,14 Circ.n.24 del 06/02/2004 Superiore a €. 1.099,13 €. 1.163,59 2005 Inferiore a €. 1.773,19 €. 929,05 €. 983,54 Circ.n.26 del 14/02/2005 Superiore a €. 1.116,63 €. 1.182,12 2006 Inferiore a €. 1.797,31 €. 941,69 € 996,92 Circ.n.21 del 13/02/2006 Superiore a €. 1.131,82 €. 1.198,20 2007 Inferiore a €. 1.826,07 €. 953,72 €. 1.012,87 Circ.n.30 del 30/01/2007 Superiore a €. 1.146,29 €. 1.217,38 2008 Inferiore a €. 1.857,48 €. 970,13 € 1.030,30 Circ.n.14 del 01/02/2008 Superiore a €. 1.166,00 €. 1.238,32 2009 Inferiore a €. 1.917,48 €. 1.001,46 €. 1.063,57 Circ.n.11 del 27/01/2009 Superiore a €. 1.203,66 €. 1.278,31 2010 Inferiore a €. 1.931,86 €. 1.008,97 €. 1.071,55 Circ.n.18 del 05/02/2010 Superiore a €. 1.212,69 €. 1.287,90 RETRIBUZIONE La circ.n. 60724 G.S. del 7/11/1967 , dispone che agli effetti dellintegrazione salariale, oltre al salario, debbano ritenersi utili solamente gli elementi retributivi che abbiano il carattere di continuità e obbligatorietà (elementi essenziali della retribuzione), con lesclusione degli elementi accessori. Gli elementi essenziali della retribuzione sono: paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati e i quadri; indennità di contingenza; aumenti periodici di anzianità; aumenti contrattuali; ratei di 13^ e 14^, solo se limporto dellintegrazione calcolata nella misura dell80% della retribuzione è inferiore al massimale; in questo caso le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare fino al raggiungimento del massimale (sentenza della Corte di Cassazione n. 6459/2004 da msg. n. 16325 del 25/5/2004 e msg. n. 11110 del 7/4/2006 modificato da msg. n. 12141 del 21/4/2006 ). Gli elementi accessori della retribuzione sono: maggiorazioni per turno; indennità di trasferta; indennità di mensa; indennità di cassa; indennità di trasporto; lavoro straordinario. Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle non collegate alleffettiva prestazione di lavoro. ( msg. n. 11110 del 7/4/2006 modificato da msg. n. 12141 del 21/4/2006 ). CIG EDILIZIA E ANF Lassegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di CIG ( L. n. 1115 del 5/11/1968, art. 6 ). MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CIG EDILIZIA LA DOMANDA La richiesta (mod. I.G.I. 15/ED ) deve essere presentata agli sportelli dell’Inps territorialmente competente per ubicazione dell’unità produttiva interessata o tramite raccomandata di cui fa fede il timbro postale di spedizione, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario di lavoro. Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, il trattamento di integrazione salariale potrà essere autorizzato dalla settimana precedente alla data di presentazione (art. 2 della L. 427/1975). La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali: le cause dettagliate della sospensione o riduzione di orario; il periodo rapportato a settimane intere di calendario; il numero dei lavoratori in forza e quello per i quali viene richiesta l’integrazione salariale; l’unità produttiva di appartenenza dei lavoratori interessati; la data in cui è prevista ovvero è già avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa; gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore; l’articolazione giornaliera delle ore effettuate nelle settimane in cui è richiesto l’intervento, in caso di riduzione dell’orario di lavoro. Nel caso in cui dalla tardiva presentazione della richiesta derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’importo di CIG non percepita (art. 2 della L. 427/1975). Ai fini dellammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall’art. 10 della L. 223/1991, la domanda deve essere redatta sul mod. I.G.I. 15/ED su cui dovrà essere riportata la dicitura legge n. 223/1991, art. 10. INVIO TELEMATICO La richiesta di CIG può essere inviata telematicamente da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro, muniti di regolare PIN di autenticazione. La compilazione e linvio dei moduli on-line ( mod. I.G.I. 15; I.G.I. 15/ED; I.G.I. 15/Str ) sono resi disponibili sul sito ufficiale dellInps (inps.it), alla pagina Moduli, sezione Prestazioni a sostegno del reddito o alternativamente attraverso la sezione Servizi per le Aziende (msg n. 006877 del 6/3/2006). ORGANO DELIBERANTE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EDILIZIA La Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni , istituita dalla L. n. 164 del 20/5/1975, art. 8 , è lorgano deliberante sullaccoglimento, parziale o totale, e sulla reiezione delle domande di cassa integrazione. E composta dal Direttore della sede provinciale dellInps, con funzioni di Presidente, da rappresentanti sindacali dei lavoratori, della Direzione provinciale del Lavoro e dei datori di lavoro. Le domande di integrazione salariale istruite e complete di tutti gli elementi formali e necessari per lesame di merito, vengono sottoposte allesame della Commissione provinciale che, in caso di accoglimento, dovrà stabilire se la causa addotta rientra negli eventi oggettivamente non evitabili. Ciò, allo scopo delleventuale esonero dal pagamento del contributo addizionale. In caso di reiezione della domanda, è necessario che i motivi del rigetto siano comunicati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con la massima chiarezza alle aziende affinché possano disporre di tutti gli elementi utili per impugnare eventualmente il provvedimento. IL RICORSO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE Il ricorso deve essere presentato alla Sede che ha notificato il provvedimento di reiezione entro il termine ordinatorio di 30 giorni e può essere proposto : dallazienda; dai partecipanti alle riunioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, purchè abbiano, nel corso della votazione, manifestato il proprio dissenso chiedendone linserimento a verbale; dai lavoratori che possono avvalersi dei Patronati tramite espresso mandato. Organo competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione di integrazione salariale è il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, che opera presso la Direzione generale dellInps, al quale il ricorso deve essere indirizzato tramite la sede che ha emesso il provvedimento impugnato su delibera della Commissione provinciale. Avverso la reiezione del Comitato Amministrazione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione. Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto, insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (es.: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento), può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario ( Circ. n. 165 del 15/7/1993 ). ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO A seguito del rilascio dellautorizzazione, il datore di lavoro, ai sensi dellart. 2 della L. 427/1975 , è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore. Lelenco dei lavoratori destinatari del trattamento, dovrà essere conservato tra la documentazione aziendale al fine di acquisire la firma per quietanza dei lavoratori beneficiari. TERMINE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale è soggetta al termine di decadenza di sei mesi a partire dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, quando la notifica dellautorizzazione avviene prima della suddetta scadenza. Se la notifica del provvedimento di autorizzazione avviene in seguito a un periodo già esaurito, il termine di decadenza è di dieci anni dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica ( circ. n. 155 del 1/10/2002 , inoltrata con msg. N. 88 del 1/10/2002 e msg. n. 49 del 15/1/2003 ). DECADENZA E PRESCRIZIONE DECADENZA Il lavoratore che, durante il periodo di fruizione dellintegrazione salariale, omette di comunicare preventivamente allInps di prestare attività lavorativa, decade dal diritto alla integrazione salariale per tutto il periodo autorizzato ( art. 8, co. 5, L. 160/1988 ). PRESCRIZIONE In seguito ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, lAvvocatura centrale dellIstituto ha chiarito che il credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile allordinaria prescrizione decennale ai sensi dell art. 2946 C.C. Il suddetto termine è operante anche quando lautorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie viene notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione ( circ. n. 155 del 1/10/2002 inoltrata con msg. n. 88 del 1/10/2002 ). INCOMPATIBILITÀ Lintervento di CIG ordinario è incompatibile per le unità produttive per le quali sia stato richiesto per lo stesso periodo lintervento straordinario; questultimo prevale se le cause sono coincidenti. Il trattamento della CIG non può coesistere con il trattamento di mobilità in quanto mentre per la CIG deve sussistere la temporaneità dellevento, la mobilità, al contrario, presuppone una situazione definitiva di esubero del personale. Alcuni periodi di assenza dal lavoro non sono integrabili dalla CIG o perchè già coperti da indennità a carico dellInps (es.: gravidanza, etc.,) o per motivi vari (es.: volontà espressa dal lavoratore di adesione allo sciopero). I periodi di esclusione dalla CIG sono per: Infortunio sul lavoro Maternità Congedo matrimoniale Ferie – durante i periodi di chiusura per ferie collettive non spetta la CIG, anche in caso di esaurimento ferie da parte di alcuni lavoratori Donazione di sangue Assemblea Sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIG e il lavoratore vi aderisca con una dichiarazione scritta al datore di lavoro Attività di volontariato Le ore di allattamento sono considerate lavorative e pertanto integrabili. Per il lavoratore pensionato che sia posto in CIG, l art. 7 del D.L. n. 791/1981 , convertito in Legge n. 54 del 26/2/1982 , dispone che: Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dellapplicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti. Pertanto, allimporto della CIG, dovrà essere applicata la trattenuta giornaliera della pensione. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E MALATTIA ( circ. n. 82/2009 ) cassa integrazione guadagni a zero ore La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione a 0 ore non è indennizzabile. Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è lobbligo di prestazione dellattività lavorativa. Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente linizio della sospensione dellattività lavorativa per CIG a zero ore si possono verificare due casi: se la totalità del personale in forza allufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso lattività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza allufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dellindennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia) Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento CIG NON è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dallindennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973). CONGEDO STRAORDINARIO (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ( msg. n. 027168 del 25.11.2009 ) in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro (CIG a zero ore) il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dellattività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario; se la domanda di congedo straordinario è presentata prima che sia disposta la sospensione dellattività lavorativa, sia ridotta che a zero ore, il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario; se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dellattività lavorativa con intervento della CIG ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIG per le ore di riduzione dellattività lavorativa e lindennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta. COMPATIBILITÀ Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno modificato i criteri contenuti al punto 6 della circ. n. 171 del 4/8/1988 relativi alla compatibilità dellintegrazione salariale con lo svolgimento di attività autonoma o subordinata. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° co. dellart. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. La circ. n. 179 del 12/12/2002 fornisce alcuni esempi sia che si tratti di attività di lavoro dipendente, a tempo pieno o parziale, sia che si tratti di attività autonoma in cui lincumulabilità va affermata fino a concorrenza dellimporto dellintegrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso. E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S. (Contratti di Solidarietà), nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria), circ. n. 2749 G.S./9 dell’8/1/1986, punto 6. E’ ammessa la coesistenza fra la richiesta di CIG ordinaria e i C.F.L. (Contratti di Formazione Lavoro, ora Contratti di Inserimento), con esclusione delle ore di addestramento teorico (circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986). In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, è possibile cumulare per intero le prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito (disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamento speciale edile, con esclusione della disoccupazione agricola e disoccupazione non agricola con requisiti ridotti) con i compensi derivanti dai voucher o buoni lavoro (lavoro accessorio): fino a un massimo di € 3.000 per anno solare: CUMULO TOTALE delle prestazioni, senza interruzioni o sospensioni delle stesse e senza obbligo di comunicarlo all’Inps oltre i € 3.000: CUMULO PARZIALE con le prestazioni e con obbligo di preventiva comunicazione all’Inps. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo allaccredito di contribuzione figurativa utili sia per il diritto che per la misura della pensione. Riduzione Nel caso di riduzione di orario, laccreditamento figurativo può avere riflessi sulla misura della pensione. Sospensione Per i periodi di sospensione , la retribuzione che viene accreditata è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali. Ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità , dal 11/1/1993, laccredito contributivo viene riconosciuto nei limiti dei 5 anni complessivi per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione anteriori al 31/12/1992. PAGAMENTO A conguaglio Sulla base del provvedimento di concessione della CIG, sorge lobbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in nome e per conto dellInps il trattamento economico di integrazione salariale. Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro D. Diretto Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dellazienda o per serie e documentate difficoltà finanziarie o ancora per sopravvenuta cessazione dellazienda, i Direttori delle Sedi, ove ritenessero fondate le motivazioni addotte dallazienda, possono autorizzare il pagamento diretto da parte dellInps ( msg n. 33735 del 7/10/2005 ). E previsto il pagamento diretto delle integrazioni salariali, sulla base di autorizzazione della Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito, anche a favore di dipendenti di aziende fallite previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dallazienda allInps ( circ. n. 1408 GS del 10/8/1966 ; msg n. 18541 del 30/3/1996 ; msg n. 20775 del 24/2/1999 ; msg n. 477 del 10/5/2000 ). Modalità del pagamento diretto Nei casi di pagamento diretto linteressato deve inoltrare allInps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità: bonifico bancario o postale (IBAN); allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, o localizzato per CAP, previo accertamento dellidentità del percettore: da un documento di riconoscimento; dal codice fiscale; dalla consegna dell originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa allinteressato via Posta. Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dellufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta: il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione; la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare laccaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse ( msg.14680 del 12.05.2004 ). FINANZIAMENTO DELLA CIG EDILIZIA Lart.12 della legge n. 164/1975 , prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della qualifica dei lavoratori. Il contributo può essere: ordinario , versato mensilmente, con unaliquota contributiva pari al 5,20% per gli operai edili e del 3,70% per gli operai del settore lapideo. Per i lavoratori con la qualifica di impiegati e quadri , le aliquote di contribuzione delle due gestioni sono state parificate dal D.lgs n. 4 del 20/1/1998, con decorrenza 22/1/1998, introducendo la differenziazione tra aziende edili fino a 50 dipendenti, rispettivamente con laliquota del 1,90% e del 2,20% per le aziende edili con oltre 50 dipendenti. La Legge di conversione n. 52 del 20/3/1998 ha esteso tale disciplina anche alle aziende lapidee, con decorrenza dal 1/3/1998; addizionale , in tutti i casi in cui la Commissione Provinciale per la CIG edilizia ritenga levento oggettivamente evitabile ed è pari al 5% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale effettivamente utilizzate. Levento è oggettivamente non evitabile ,e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno allazienda, improvviso e non prevedibile ( circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par.2, lettera C) del 13/5/1994 ).
Posted on: Tue, 26 Nov 2013 08:21:56 +0000

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