RATEIZZAZIONE DEL DEBITO CON EQUITALIA IN 120 RATE Lagente - TopicsExpress



          

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO CON EQUITALIA IN 120 RATE Lagente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. Le recenti disposizioni previste dal decreto del fare (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) consentono anche di richiede una rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo. Le modalità per accedere alla rateazione fino a 120 rate sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni: • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; • l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione; • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; • si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. Decreto del fare). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive; • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 13:51:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015